Una nota pubblicata oggi sul sito del Ministero della Giustizia chiarisce che il rilascio del certificato penale ai sensi del nuovo articolo 25 bis del d.p.r 313/2002 è esente da costi qualora richiesto dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi. 
Del resto questa precisazione è contenuta nell’allegato B (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto – art.16) del d.p.r 642/72.

Sulla questione siamo intervenuti in queste pagine il 4 ed il 7 aprile scorsi (vedi link in appendice)