E’ in arrivo l’annunciata circolare del MIUR sull’applicazione delle nuove norme disciplinari al personale delle scuole, a seguito dell’emanazione del D,Lgs. n. 150/2009 che ha profondamente modificato la materia.

Si è svolta ieri, presso la Direzione Generale del Personale delle Scuole, la prima riunione di informativa per le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola e dell’Area V, nel corso della quale è stato esaminato uno schema di circolare applicativa. L’Anp ha formulato le sue osservazioni sul testo proposto, giudicato positivo nel suo complesso ma con alcune criticità da rimuovere o risolvere, puntualmente evidenziate nel corso della riunione.

Tra gli aspetti apprezzabili dei contenuti proposti segnaliamo:

  • il fatto che la circolare interviene a chiarire, sia pure ad un anno dall’introduzione delle nuove norme, molte questioni che si sono dimostrate da subito oggetto di interpretazioni controverse, sebbene non da parte nostra. Un esempio per tutte, l’estensione dei poteri disciplinari del dirigente capo di istituto che arrivano ora, per le infrazioni di minore gravità, alla comminazione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni. Lo schema di circolare ribadisce chiaramente tale estensione, peraltro non condivisa da alcune delle organizzazioni sindacali del comparto;
  • la trattazione di alcuni aspetti delicati come, ad esempio, la competenza per l’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei dirigenti delle scuole, esplicitamente posto in capo ai direttori degli USR senza possibilità di delega a funzionari di rango inferiore per l’adozione dei relativi provvedimenti disciplinari;
  • l’estensione delle nuove norme ai docenti a tempo determinato, per i quali la materia disciplinare era già regolata da una normativa speciale e diversificata rispetto a quella prevista per i docenti di ruolo, contenuta negli artt. 535 e seguenti del Testo Unico sull’Istruzione, considerati superati dal testo dello schema di circolare;
  • il recupero, sulla base di principi generali di rango costituzionale e giuslavoristico, dell’istituto della sospensione cautelare facoltativa per gravi e urgenti motivi, recupero resosi necessario a seguito dell’abrogazione dell’art. 506 del Testo Unico disposta dal D.Lgs. n. 150/2009.

Fra gli aspetti di criticità presenti nel testo dello schema, per i quali abbiamo chiesto l’introduzione di opportuni correttivi, vanno evidenziati:

  • l’esercizio del potere di sospensione cautelare facoltativa su docenti e ATA, che viene considerato effettivo solo per la contestuale pendenza di un procedimento penale, cosa che vanifica il recupero dell’istituto poichè rende impraticabile, nei fatti, la pur asserita necessità di ripristinare immediatamente le condizioni di serenità e normalità dell’ambiente educativo. In tale questione è presente, inoltre, un altro aspetto criticabile dell’interpretazione data dallo schema di circolare, secondo il quale la competenza a disporre il provvedimento è posta normalmente in capo al direttore dell’USR e sarebbe esercitabile dal dirigente della scuola solo su puntuale delega di quest’ultimo, con riserva di convalida da parte del direttore stesso. In tal modo l’effetto positivo del recupero dell’istituto della sospensione cautelare è di fatto inficiato dalla sua inapplicabilità pratica rispetto ai fini che si propone, fra i quali quello di intervenire rapidamente ed efficacemente nei casi gravi ed urgenti, segnando addirittura un arretramento rispetto alla situazione precedente (l’art. 506 non prevedeva, infatti, la delega bensì soltanto la convalida);
  • l’ipotizzata presenza di personale docente fra i collaboratori di cui si può avvalere l’Ufficio per i procedimenti disciplinari da istituirsi presso ogni USR, che appare incongrua con l’incompetenza in materia disciplinare da parte di personale non avente qualifica dirigenziale, così come disposto dalla legge (art. 55-bis, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001). Tale presenza verrebbe inoltre a configurare la reintroduzione di una sorta di “giudizio dei pari”, abrogato espicitamente dal legislatore attraverso la soppressione delle funzioni dei consigli di disciplina;
  • il fatto che lo schema di circolare rechi in indirizzo soltanto i direttori degli USR e non i dirigenti delle scuole, nonostante che gli stessi siano titolari di esplicite competenze previste dalla norma legislativa.

La circolare verrà emanata quanto prima, dopo un ulteriore incontro presso il MIUR.