Come è noto, la legge 107/2015 prevede (art.1, c. 12) che le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF). Esso comprende anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale nonché la definizione delle risorse occorrenti.
Poiché il presente anno scolastico (2018/19) è l’ultimo del triennio di prima applicazione di quella disposizione legislativa, è necessario avviare – se non è stato già fatto – la progettazione relativa al triennio scolastico che inizierà il 1° settembre 2019. I piani devono essere pubblicati in tempo utile affinché gli studenti e le famiglie possano effettuarne una valutazione comparativa e scegliere presso quale scuola iscriversi.
Il termine del 31 ottobre ha carattere ordinatorio e dunque può essere tranquillamente superato, dalle scuole che ne abbiano la necessità, senza alcuna autorizzazione/proroga da parte del MIUR. Del resto, se il termine fosse perentorio, l’unico modo per posticiparlo sarebbe l’entrata in vigore di una nuova fonte di diritto primaria (legge, decreto legislativo, decreto-legge) e non certo l’emanazione di una circolare.
Questa tesi è ribadita con estrema chiarezza anche dal TAR Sardegna – Sezione Prima – nella recente Sentenza 21 marzo 2018, n. 246 in cui si legge che “il descritto termine del mese di ottobre per l’esercizio del potere di modifica/aggiornamento annuale del Piano dell’offerta normativa (e del connesso calendario scolastico) non può essere inteso come perentorio, il che comporterebbe la decadenza del relativo potere all’infruttuosa scadenza del termine stesso; come noto, infatti, quando la legge fissa un termine esso si presume ordinatorio in assenza di espressa previsione normativa decadenziale, che nel caso di specie non è dato ravvisare; d’altra parte, anche sotto il profilo sostanziale, non sarebbe concepibile la perdita, da parte della scuola, di quel fondamentale potere di “aggiornamento della programmazione” che le consente di assicurare la costante adeguatezza tra le misure organizzatorie in essere e le esigenze del servizio e dei suoi utenti; è evidente, dunque, come il Piano dell’offerta normativa possa essere aggiornato anche dopo la scadenza del termine predetto, fermo restando però che il generale onere motivazionale -caratterizzante, come detto, l’esercizio di qualunque potere discrezionale- nel frangente ora in esame “si rafforza e aggrava”, proprio perché il potere viene esercitato tardivamente e in potenziale lesione delle aspettative riposte dalle famiglie sulla situazione vigente al momento dell’iscrizione dei propri figli a scuola”.
L’ANP ribadisce con forza che le istituzioni scolastiche autonome non hanno alcun bisogno di “circolari autorizzative” – reminiscenti di una scuola e di una società anni ’70 ormai scomparse – ma, piuttosto, di risorse umane e finanziarie tempestive e adeguate alla loro missione: fornire al Paese un’istruzione di qualità.