TITOLO I - Costituzione e finalità
Art. 1 - Costituzione
1. E' costituita l'Associazione nazionale dei dirigenti e delle alte
professionalità della scuola, sinteticamente denominata Anp. All'Anp possono
aderire:
a) i dirigenti delle scuole pubbliche e delle istituzioni formative;
b) i presidi incaricati e gli ex-presidi incaricati;
c) le alte professionalità docenti della scuola.
2. All'Anp possono aderire altresì le categorie di cui al comma precedente anche
successivamente alla cessazione dal servizio.
Art. 2 - Finalità
1. L'Anp, quale organizzazione professionale e sindacale, si prefigge i seguenti
scopi:
a) rappresentare sindacalmente i dirigenti e le altre categorie di cui al
precedente art. 1 in ogni sede e ad ogni livello;
b) tutelare gli interessi e il prestigio professionale dei dirigenti e delle
altre categorie di cui al precedente art. 1;
c) costituire sede di incontro e di studio fra gli orientamenti culturali e
politici per la migliore qualificazione del sistema dell'istruzione e della
formazione;
d) promuovere iniziative atte a migliorare la professionalità dei dirigenti e
delle altre categorie di cui al precedente art. 1 e la funzionalità del
servizio;
e) promuovere, progettare ed organizzare la formazione dei dirigenti e delle
altre categorie di cui al precedente art. 1; porsi come interlocutrice delle
proposte di politica scolastica e formativa; costituire, nelle sue articolazioni
organizzative, punto di riferimento per le Regioni, gli Enti locali, le realtà
economiche e sociali e le amministrazioni;
f) presentare ad ogni livello di rappresentanza elettiva proprie liste di
candidati; favorire lo scambio di esperienze e di idee tra realtà territoriali
diverse;
g) individuare forme di finanziamento che le consentano di realizzare in piena
autonomia le proprie finalità statutarie;
h) aderire a similari realtà associative internazionali;
i) garantire l'elaborazione e la diffusione con ogni mezzo, compresa la
pubblicazione di periodici a carattere politico-culturale-sindacale, della
cultura professionale e delle iniziative dell'Anp;
j) promuovere interventi atti a sostenere i soci in difficoltà.
Art. 3 - Convenzioni
1. L'Anp può sottoscrivere convenzioni di carattere nazionale, che forniscano ai
propri associati tutela assicurativa, previdenziale e legale.
Art. 4 - Patrimonio
1. Il patrimonio dell'Anp è costituito dalle quote associative dei soci
aderenti, dai beni immobili di proprietà dell'associazione e da eventuali legati
e donazioni. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO II - Dei soci
Art. 5 - Modalità di iscrizione
1. L'adesione all'Anp si perfeziona solo in presenza delle seguenti condizioni:
a) accettazione dello Statuto;
b) versamento per delega all'amministrazione di appartenenza della quota
associativa stabilita dal Consiglio Nazionale.
Art. 6 - Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde per:
a) dimissioni;
b) interruzione o sospensione del pagamento della quota associativa;
c) espulsione.
Art. 7 - Diritti e obblighi dei soci
1. I soci dell'Anp, in regola con il versamento delle quote, hanno diritto
all'elettorato attivo e passivo in qualsiasi sede, secondo i relativi
regolamenti. Essi hanno diritto alla fruizione di tutti i servizi deliberati
dagli organi statutari.
2. Tutti i soci sono tenuti ad assumere comportamenti in sintonia con la
politica e con gli orientamenti espressi dall'Anp, a non svolgere attività
contraria ai fini dell'Anp e ad impegnarsi in ogni circostanza per la migliore
riuscita delle iniziative deliberate dagli organi statutari.
Art. 8 - Sanzioni disciplinari
1. Il socio che si renda responsabile di violazioni dello Statuto, di attività
contrarie ai fini ed agli interessi dell'Anp o che ne ledano l'immagine o il
prestigio, è deferito al Collegio dei Probiviri, a cura del Presidente
nazionale, ad iniziativa diretta o anche eventualmente su proposta del
Presidente della struttura regionale, provinciale e interprovinciale di
appartenenza.
2. Il Collegio dei Probiviri può irrogare una delle seguenti sanzioni
disciplinari, secondo la gravità dell'atto di cui il socio si è reso
responsabile:
a) censura;
b) sospensione fino a sei mesi;
c) espulsione.
3. L'apertura formale del procedimento disciplinare, da parte del Collegio dei
Probiviri, comporta automaticamente la sospensione in via cautelare del socio da
qualsiasi incarico fino alla definitiva conclusione del procedimento stesso.
4. Le sanzioni vengono irrogate dal Collegio dei Probiviri nel rispetto delle
garanzie a difesa. Avverso le stesse il socio, entro trenta giorni dalla
comunicazione, può presentare appello al Consiglio Nazionale che delibera
definitivamente in merito.
5. Il socio, nei confronti del quale si applica la sanzione di cui al precedente
comma 2 lettera b), decade immediatamente da ogni incarico. Lo stesso, una volta
scontata la sanzione, non può ricoprire incarichi nei successivi dodici mesi.
6. E' demandata al Consiglio Nazionale l'adozione del Regolamento sulla
procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
TITOLO III - Organi nazionali
Art. 9 - Organi nazionali
1. Organi nazionali dell'Anp sono:
a) il Congresso Nazionale;
b) il Presidente Nazionale;
c) il Consiglio Nazionale;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 10 - Il Congresso Nazionale
1. Il Congresso Nazionale è l'organo che determina le linee generali della
politica dell'Anp, ne elabora ed approva lo Statuto e le eventuali integrazioni
e modificazioni, elegge il Presidente Nazionale, il Collegio dei Probiviri e
quello dei Revisori dei conti.
2. Il Congresso si celebra, di norma, ogni tre anni con le modalità fissate nel
regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale.
Art. 11 - Il Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale è costituito dal Presidente Nazionale dell'Anp e dai
Presidenti regionali di cui al successivo art. 19. In caso di assenza o di
impedimento del Presidente regionale può partecipare ai lavori il vicepresidente
vicario o un consigliere regionale da lui delegato.
2. Partecipano ai lavori con voto consultivo, oltre ai componenti dello staff
del Presidente Nazionale, i Presidenti del Collegio dei Probiviri, del Collegio
dei Revisori dei conti, della cooperativa Dirscuola, dell'Associazione ESHA
Italy.
3. Il Consiglio ha funzioni di indirizzo e di controllo della politica
associativa, nel rispetto dei deliberati congressuali.
4. Il Consiglio, nella prima seduta, convocata dal Presidente Nazionale dell'Anp
entro centocinquanta giorni dalla conclusione del Congresso, elegge, tra i
propri componenti, un Presidente e un vice Presidente. Il Presidente Nazionale
dell'Anp non è eleggibile a tali cariche.
5. Il Consiglio delibera il proprio regolamento.
6. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno, su
convocazione del suo Presidente; l'ordine del giorno dei lavori dovrà
comprendere eventuali argomenti proposti dal Presidente Nazionale dell'Anp.
7. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria, entro trenta giorni, su
richiesta del Presidente Nazionale dell'Anp o di almeno un terzo dei componenti.
8. Il Consiglio:
a) sviluppa le linee programmatiche dell'attività dell'Anp approvate dal
Congresso;
b) approva eventuali intese strategiche con altri organismi associativi;
c) esercita, a scrutinio segreto, l'ultimo grado di appello contro le decisioni
assunte dal Collegio dei Probiviri in relazione alle sanzioni disciplinari
previste alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art. 8;
d) determina l'ammontare della quota associativa;
e) è titolare del potere regolamentare.
9. Il Consiglio, di norma una volta l'anno, si riunisce in forma allargata, con
la partecipazione a pieno titolo anche dei presidenti delle strutture
provinciali e interprovinciali dell'Anp di cui al successivo art. 22 o di soci
da loro delegati facenti parte delle rispettive strutture, al fine di provvedere
a:
a) esaminare e discutere le linee di azione sul territorio, con particolare
riferimento alla comunicazione, alla diffusione della presenza associativa, ai
servizi per i soci;
b) stabilire la percentuale della quota associativa spettante alle strutture
territoriali di cui al successivo art. 16;
c) approvare il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo,
predisposti dal Presidente Nazionale e corredati dalla relazione tecnica del
Collegio dei Revisori dei Conti. Il bilancio di previsione è accompagnato da una
relazione previsionale e programmatica del Presidente Nazionale. Il bilancio di
previsione deve determinare la ripartizione delle risorse finanziarie di cui
alla precedente lettera b) in modo tale che una percentuale non inferiore al 60%
di dette risorse sia assegnato alle strutture provinciali e interprovinciali di
ciascuna regione. Il trasferimento delle risorse finanziarie è operato
direttamente dalla tesoreria nazionale nei confronti di tutte le strutture
territoriali dell'Anp;
d) stabilire le modalità per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera
j); determinare le somme destinate annualmente a tal fine; designare i
componenti dell'eventuale organismo incaricato della gestione.
Il Consiglio in forma allargata è convocato in seduta straordinaria su richiesta
del Presidente Nazionale dell'Anp o di almeno un terzo dei componenti aventi
titolo a partecipare alle sedute in forma allargata.
10. Il Consiglio, nella forma allargata di cui al precedente comma 9, esercita
il potere di destituzione del Presidente Nazionale e nomina tra i suoi
componenti un presidente pro-tempore il quale, entro novanta giorni, provvede ad
indire un Congresso straordinario. Tale potere può essere esercitato alle
seguenti condizioni:
a) richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio da parte di almeno la
metà più uno dei componenti della forma allargata di cui al precedente comma 9;
b) deliberazione assunta da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio con
votazione palese e personale.
Art. 12 - Il Presidente Nazionale
1. Il Presidente Nazionale:
a) ha la rappresentanza legale dell'Anp e la firma sociale, avendone anche la
legittimazione processuale attiva e passiva;
b) esercita la capacità negoziale nei confronti di persone fisiche e giuridiche;
c) attua le deliberazioni del Congresso e del Consiglio Nazionale;
d) nomina e revoca i componenti del suo staff.
2. In caso di assenza o di impedimento, ne esercita le funzioni il
vicepresidente vicario da lui nominato.
Art. 13 - Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti sono
costituiti rispettivamente da cinque e tre componenti eletti dal Congresso.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti predispone e rende pubblico, in sede di
Consiglio Nazionale, un resoconto analitico delle sue verifiche che effettua, di
norma, due volte l'anno.
3. I Presidenti di entrambi i collegi partecipano alle riunioni del Consiglio
Nazionale.
Art. 14 - Rimborso spese
1. Il Presidente Nazionale, i componenti del suo staff, i componenti del
Consiglio Nazionale, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei
conti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del
loro mandato.
Art. 15 - Divieto di deleghe
1. Fra i componenti degli organi nazionali non sono ammesse deleghe, con
l'esclusione del Congresso.
TITOLO IV - Organizzazione territoriale
Art. 16 - Organizzazione territoriale
1. L'organizzazione territoriale dell'Anp è costituita da strutture regionali e
strutture provinciali e interprovinciali.
Art. 17 - Strutture regionali
1. Le strutture regionali sono costituite dai seguenti organi:
a) il Congresso regionale;
b) il Presidente regionale;
c) il Consiglio regionale;
d) il Collegio regionale dei Revisori dei conti.
2. La struttura regionale rappresenta e tutela i soci in tutte le sedi
istituzionali del territorio di competenza. In particolare:
a) tiene i rapporti con l'Ufficio Scolastico Regionale e le altre istituzioni di
livello regionale;
b) progetta ed organizza la formazione in servizio;
c) gestisce le risorse finanziarie trasferite dalla tesoreria nazionale.
3. Il trasferimento delle risorse finanziarie dalla tesoreria nazionale alle
strutture regionali è subordinato alla presentazione del conto consuntivo
relativo all'esercizio precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio
regionale dei Revisori dei Conti.
4. Nelle more della presentazione del conto consuntivo di cui al comma
precedente può essere accreditato alla struttura regionale, su motivata
richiesta del suo Presidente e per una sola volta, un anticipo non superiore al
40% dell'importo spettante in base alle deliberazioni del Consiglio Nazionale.
Art. 18 - Il Congresso regionale
1. Al Congresso regionale partecipano i delegati dei soci iscritti nell'ambito
del territorio regionale. Nelle regioni costituite da non più di due province,
al Congresso regionale partecipano i soci iscritti.
2. Il Congresso determina le linee generali della politica associativa a livello
regionale, elegge il Presidente regionale ed i componenti del Collegio regionale
dei Revisori dei conti.
3. Il Congresso delibera l'istituzione delle strutture provinciali e
interprovinciali di cui al successivo art. 22. Non possono essere costituite
strutture provinciali e interprovinciali con meno di quindici iscritti. Non
possono essere costituite strutture di livello subprovinciale.
4. Il Congresso deve essere tenuto, su convocazione da parte del Presidente
regionale uscente, entro novanta giorni dalla conclusione del Congresso
nazionale.
5. Si dà luogo alla convocazione di un congresso straordinario quando si rende
necessario, per qualunque motivo, eleggere un nuovo Presidente regionale.
Art. 19 - Il Presidente regionale
1. Il Presidente regionale rappresenta l'Anp nella regione di competenza, attua
le deliberazioni degli organi nazionali, del Congresso e del Consiglio
regionale, nomina e revoca i componenti del suo staff ed è titolare delle
relazioni sindacali a livello regionale.
2. In caso di assenza o di impedimento, ne esercita le funzioni il
vicepresidente vicario da lui nominato.
Art. 20 - Il Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale è costituito dal Presidente regionale, che lo presiede
e provvede alla sua convocazione, e dai Presidenti delle strutture provinciali e
interprovinciali di cui al successivo art. 22 o, in caso di assenza o
impedimento, dai rispettivi vice presidenti vicari, e da un rappresentante delle
alte professionalità docenti della scuola eletto dal Congresso regionale.
2. Partecipano ai lavori, con voto consultivo, i componenti dello staff del
Presidente regionale ed il Presidente del Collegio regionale dei Revisori dei
conti. Partecipa altresì ai lavori, con voto consultivo, un socio in
rappresentanza delle eventuali minoranze linguistiche esistenti sul territorio.
3. Il Consiglio:
a) sviluppa, nel proprio ambito di competenza territoriale, le linee
programmatiche dell'attività dell'Anp approvate dal Congresso regionale, nel
rispetto delle deliberazioni degli organi nazionali;
b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, predisposti dal
Presidente regionale e corredati dalla relazione tecnica del Collegio regionale
dei Revisori dei conti. Il bilancio di previsione è accompagnato da una
relazione previsionale e programmatica del Presidente regionale. Il bilancio di
previsione approvato dal Consiglio è trasmesso al Presidente Nazionale dell'Anp,
unitamente alla relazione del Presidente regionale ed alla relazione tecnica del
Collegio regionale dei Revisori dei conti;
c) esercita il potere di destituzione del Presidente regionale con la medesima
procedura prevista per la destituzione del Presidente Nazionale;
d) elegge in via surrogatoria uno o più componenti del Collegio regionale dei
Revisori dei conti in caso vengano meno, per qualunque causa, quelli eletti dal
Congresso regionale.
4. In caso di ingiustificate inadempienze rispetto alle deliberazioni adottate
dagli organi nazionali e regionali, o di iniziative che compromettano le scelte
e l'immagine dell'Anp, oppure di paralisi delle attività della struttura
regionale, questa può essere commissariata dal Presidente Nazionale, acquisito
il parere del Collegio dei Probiviri. Il parere è espresso dal Collegio dei
Probiviri previo esame di tutti gli atti relativi al caso, incluse le
controdeduzioni del Presidente della struttura regionale. Il commissariamento
potrà avere la durata massima di sei mesi; entro tale termine si dovrà procedere
alla ricostituzione degli organi della struttura.
5. Nelle regioni in cui non sono costituite strutture provinciali o
interprovinciali le funzioni del Consiglio regionale sono esercitate
dall'assemblea dei soci iscritti.
6. Alle province autonome di Trento e Bolzano si applicano tutte le disposizioni
previste per le regioni dal presente Statuto.
7. Ai fini della partecipazione al Consiglio Nazionale, i soci di lingua
italiana ed i soci di lingua tedesca e di lingua ladina della provincia autonoma
di Bolzano designano due separati rappresentanti i quali peraltro esprimono un
unico voto in tutte le circostanze in cui il Consiglio procede a deliberazione
mediante votazione.
Art. 21 - Il Collegio regionale dei Revisori dei conti
1. Il Collegio regionale dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti
eletti dal Congresso regionale. Il Presidente del Collegio regionale dei
revisori dei conti partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio
regionale.
2. Il Collegio regionale dei Revisori dei conti predispone e rende pubblico, in
sede di Consiglio regionale, un resoconto analitico delle sue verifiche, che
effettua, di norma, due volte l'anno.
3. Il Collegio regionale dei Revisori dei conti esprime
parere
accompagnatorio sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo predisposti
annualmente dal Presidente regionale.
Art. 22 - Strutture provinciali e interprovinciali
1. Le strutture provinciali e interprovinciali, come individuate dall'art. 18,
comma 3, sono costituite dai soci iscritti del territorio corrispondente.
2. Le strutture provinciali e interprovinciali, nel rispetto delle scelte degli
organi statutari ed in conformità al presente Statuto, svolgono la propria
attività nel territorio e impiegano le proprie risorse per il conseguimento
delle finalità associative. In particolare, esse tengono i rapporti con gli Enti
Locali del territorio di riferimento, erogano i servizi agli associati e
svolgono attività di informazione, formazione e supporto, nonché di promozione
della presenza associativa sul territorio.
3. Le strutture provinciali e interprovinciali gestiscono le risorse finanziarie
a loro trasferite dalla tesoreria nazionale. Il trasferimento di tali risorse è
subordinato alla presentazione del conto consuntivo relativo alla gestione
dell'esercizio precedente.
4. Le strutture provinciali e interprovinciali si organizzano secondo le
esigenze locali, ma non possono prescindere dai seguenti organi interni:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Presidente, eletto dall'assemblea dei soci, le cui funzioni, in caso di
assenza o impedimento, sono esercitate dal vicepresidente vicario da lui
nominato. L'assemblea per l'elezione del Presidente deve tenersi entro
centoventi giorni dalla conclusione del Congresso nazionale.
5. In caso di ingiustificate inadempienze rispetto alle deliberazioni adottate
dagli organi nazionali e regionali, o di iniziative che compromettano le scelte
e l'immagine dell'Anp, oppure di paralisi delle attività della struttura
provinciale o interprovinciale, questa può essere commissariata dal Presidente
regionale, acquisito il parere del Collegio dei Probiviri. Il parere è espresso
dal Collegio dei Probiviri previo esame di tutti gli atti relativi al caso,
incluse le controdeduzioni del Presidente della struttura provinciale o
interprovinciale. Il commissariamento potrà avere la durata massima di sei mesi;
entro tale termine si dovrà procedere alla ricostituzione degli organi della
struttura.
TITOLO V - Modifiche statutarie e scioglimento dell'Anp
Art. 23 - Modifiche statutarie
1. Ogni modifica al presente statuto potrà essere apportata esclusivamente da
deliberati del Congresso Nazionale.
Art. 24 - Scioglimento dell'Anp
1. L'eventuale scioglimento dell'Anp potrà essere deliberato soltanto da un
Congresso convocato in sessione straordinaria, il quale provvederà alla
devoluzione degli eventuali beni ad altra associazione con finalità analoghe o,
in subordine, alla Croce Rossa Italiana o ad altra associazione con fini di
pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con le
modalità all'uopo deliberate.
TITOLO VI - Norme transitorie
Art. 25 - Norme transitorie
1. In via transitoria e fino alla deliberazione del Consiglio Nazionale, i
Congressi delle strutture regionali si svolgono secondo il regolamento
attualmente vigente.
2. Fino alla stessa data, le assemblee per l'elezione dei delegati ai Congressi
delle strutture regionali si svolgono secondo il vigente regolamento delle
assemblee precongressuali, in quanto applicabile.