TITOLO I – Costituzione e finalità
Art. 1 – Costituzione
1.
E' costituita l'Associazione nazionale dei
dirigenti e delle alte professionalità della
scuola, sinteticamente denominata Anp.
2.
All’Anp possono aderire:
a)
i dirigenti e gli ex-dirigenti delle scuole
pubbliche e delle istituzioni formative;
b)
i presidi incaricati e gli ex-presidi
incaricati;
c)
le alte professionalità docenti della
scuola.
3.
All’Anp possono aderire altresì le categorie
di cui al comma precedente anche
successivamente alla cessazione dal
servizio.
Art. 2 - Finalità
1.
L'Anp, quale organizzazione professionale e
sindacale, si prefigge i seguenti scopi:
a)
rappresentare sindacalmente i dirigenti e le
altre categorie di cui al precedente art. 1
in ogni sede e ad ogni livello;
b)
tutelare gli interessi e il prestigio
professionale dei dirigenti e delle altre
categorie di cui al precedente art. 1;
c)
fornire ai soci servizi di consulenza e di
assistenza;
d)
costituire sede di incontro e di studio
degli orientamenti culturali e politici per
la migliore qualificazione del sistema
dell'istruzione e della formazione;
e)
promuovere iniziative atte a migliorare la
professionalità dei dirigenti e delle altre
categorie di cui al precedente art. 1 e la
funzionalità del servizio;
f)
promuovere, progettare ed organizzare
attività di formazione dei dirigenti e delle
altre categorie di cui al precedente art. 1;
g)
porsi come interlocutrice dei decisori
politici in merito alle proposte di politica
scolastica e formativa;
h)
costituire, nelle sue articolazioni
organizzative, punto di riferimento per le
Regioni, gli Enti locali, le realtà
economiche e sociali e l’amministrazione
scolastica;
i)
presentare ad ogni livello di rappresentanza
elettiva proprie liste di candidati;
j)
favorire lo scambio di esperienze e di idee
tra realtà territoriali diverse;
k)
individuare forme di finanziamento che le
consentano di realizzare in piena autonomia
le proprie finalità statutarie;
l)
aderire a similari realtà associative
internazionali;
m)
garantire l'elaborazione e la diffusione,
con ogni mezzo, della cultura professionale
e delle proprie iniziative;
n)
promuovere interventi atti a sostenere i
soci in difficoltà.
Art. 3 - Convenzioni
1.
L'Anp può sottoscrivere convenzioni di
carattere nazionale, che forniscano ai
propri associati tutela assicurativa,
previdenziale e legale.
Art. 4 - Patrimonio
1.
Il patrimonio dell'Anp è costituito dalle
quote associative dei soci aderenti, dai
beni immobili di proprietà dell’associazione
e da eventuali legati e donazioni. E’
vietato distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
TITOLO II – Dei soci
Art. 5 - Iscrizione all’Anp
1.
L'iscrizione si attiva all’atto della
ricezione, da parte dell’Anp, della
manifestazione di volontà di adesione del
nuovo socio.
2.
L’iscrizione all’Anp comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel
presente Statuto e in tutti i regolamenti
associativi.
3.
Il socio fa parte della struttura
territoriale nel cui ambito è collocata la
sede di effettivo servizio oppure, nel caso
di socio pensionato, la residenza
anagrafica.
4.
L’Anp si riserva la facoltà di non
accogliere la richiesta di iscrizione con
provvedimento motivato.
5.
La decisione di cui al comma precedente è
assunta dal Collegio dei Probiviri, a
seguito di richiesta del Presidente
nazionale.
6.
La decisione del Collegio dei Probiviri è
inappellabile.
Art. 6 – Soci onorari
1.
Il Presidente nazionale conferisce la
qualifica di socio onorario a personalità di
alto profilo culturale e professionale.
2.
Il socio onorario partecipa ai lavori del
Congresso nazionale nelle vesti di
congressista.
Art. 7 - Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde per:
a)
dimissioni;
b)
interruzione o sospensione del pagamento
della quota associativa;
c)
espulsione.
Art. 8 - Diritti e obblighi dei soci
1
Il socio è tenuto ad effettuare il
versamento della quota associativa stabilita
dal Consiglio nazionale, mediante delega
all'amministrazione di appartenenza o
all’ente di previdenza.
2
I soci in regola con il versamento della
quota associativa hanno diritto
all'elettorato attivo e passivo secondo le
modalità stabilite dai regolamenti
associativi.
3
I soci hanno diritto alla fruizione di tutti
i servizi deliberati dagli organi statutari.
4
Tutti i soci sono tenuti ad assumere
comportamenti in sintonia con le linee
politiche e con gli orientamenti espressi
dagli organi statutari dell’Anp,
impegnandosi a sostenere gli stessi e a non
svolgere attività contraria ai suoi fini.
Art. 9 - Sanzioni disciplinari
1.
Il socio che si renda responsabile di
violazioni dello Statuto, di attività
contrarie ai fini ed agli interessi dell'Anp
o che ne ledano l’immagine o il prestigio, è
deferito al Collegio dei Probiviri, a cura
del Presidente nazionale, ad iniziativa
diretta o anche eventualmente su proposta
del Presidente della struttura regionale,
provinciale e interprovinciale di
appartenenza.
2.
Il Collegio dei Probiviri può irrogare una
delle seguenti sanzioni disciplinari,
secondo la gravità dell’atto di cui il socio
si è reso responsabile:
a)
censura;
b)
sospensione fino a sei mesi;
c)
espulsione.
3.
L’apertura formale del procedimento
disciplinare, da parte del Collegio dei
Probiviri, comporta automaticamente la
sospensione in via cautelare del socio da
qualsiasi incarico fino alla definitiva
conclusione del procedimento stesso.
4.
Le sanzioni vengono irrogate dal Collegio
dei Probiviri nel rispetto delle garanzie a
difesa. Avverso le stesse il socio, entro
trenta giorni dalla comunicazione, può
presentare appello al Consiglio nazionale
che delibera definitivamente in merito.
5.
Il socio, nei confronti del quale si applica
la sanzione di cui al precedente comma 2
lettera b), decade immediatamente da ogni
incarico. Lo stesso, una volta scontata la
sanzione, non può ricoprire incarichi
associativi nei successivi dodici mesi.
6.
L’espulsione disposta ai sensi del
precedente comma 2, lett. c), comporta, a
tempo indeterminato, l’impossibilità di una
successiva re-iscrizione.
7.
La competenza ad adottare e a modificare il
Regolamento sulla procedura per
l’irrogazione delle sanzioni disciplinari è
attribuita al Consiglio nazionale.
TITOLO III – Organi nazionali
Art. 10 - Organi nazionali
1.
Organi nazionali dell'Anp sono:
a)
il Congresso nazionale;
b)
il Presidente nazionale;
c)
il Consiglio nazionale;
d)
il Collegio dei Probiviri;
e)
il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 11 – Il Congresso nazionale
1.
Il Congresso nazionale è l'organo che
determina le linee generali della politica
dell'Anp, ne elabora ed approva lo Statuto e
le eventuali integrazioni e modificazioni,
elegge il Presidente nazionale, il Collegio
dei Probiviri e quello dei Revisori dei
conti.
2.
Il Congresso si celebra, di norma, ogni tre
anni con le modalità fissate nel regolamento
deliberato dal Consiglio nazionale.
Art. 12 – Il Presidente nazionale
1.
Il Presidente nazionale:
a)
ha la rappresentanza legale dell’Anp e la
firma sociale, avendone anche la
legittimazione processuale attiva e passiva;
b)
esercita la capacità negoziale nei confronti
di persone fisiche e giuridiche;
c)
attua le deliberazioni del Congresso e del
Consiglio nazionale;
d)
nomina e revoca i componenti del suo staff.
2.
In caso di assenza o di impedimento, ne
esercita le funzioni il vicepresidente
vicario da lui nominato.
Art. 13 – Il Consiglio nazionale
1.
Il Consiglio nazionale è costituito dal
Presidente nazionale dell'Anp e dai
Presidenti regionali di cui al successivo
art. 20. In caso di assenza o di impedimento
del Presidente regionale può partecipare ai
lavori il vicepresidente vicario o un consigliere regionale da
lui delegato.
2.
Partecipano ai lavori con voto consultivo,
oltre ai componenti dello staff del
Presidente nazionale, i Presidenti del
Collegio dei Probiviri, del Collegio dei
Revisori dei conti, della cooperativa
Dirscuola, dell'Associazione ESHA Italy.
3.
Il Consiglio ha funzioni di indirizzo e di
controllo della politica associativa, nel
rispetto dei deliberati congressuali.
4.
Il Consiglio, nella prima seduta, convocata
dal Presidente nazionale dell'Anp entro
centocinquanta giorni dalla data di
conclusione del Congresso nazionale, elegge,
tra i propri componenti, un Presidente e un
vice Presidente.
5.
La carica di Presidente nazionale dell'Anp è
incompatibile con le cariche previste dal
comma precedente.
6.
Il Consiglio delibera il proprio
regolamento.
7.
Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria
almeno tre volte all'anno, su convocazione
del suo Presidente.
8.
L'ordine del giorno è definito dal
Presidente del Consiglio nazionale e deve
recepire gli argomenti eventualmente
proposti dal Presidente nazionale.
9.
Il Consiglio si riunisce in seduta
straordinaria su convocazione del Presidente
nazionale oppure a seguito di richiesta di
almeno un terzo dei suoi componenti, entro
trenta giorni dal ricevimento della stessa.
10.
Il Consiglio:
a)
sviluppa le linee programmatiche
dell'attività dell'Anp approvate dal
Congresso;
b)
approva eventuali intese strategiche con
altri organismi associativi;
c)
esercita, a scrutinio segreto, l'ultimo
grado di appello contro le decisioni assunte
dal Collegio dei Probiviri in relazione alle
sanzioni disciplinari previste alle lettere
b) e c) del terzo comma dell'art. 8;
d)
determina l'ammontare della quota
associativa;
e)
è titolare del potere regolamentare.
11.
Il Consiglio, di norma una volta l'anno, si
riunisce in forma allargata, con la
partecipazione a pieno titolo anche dei
presidenti delle strutture provinciali e
interprovinciali dell'Anp di cui al
successivo art. 23 o di soci da loro
delegati facenti
parte delle rispettive strutture, al fine di
provvedere a:
a)
esaminare e discutere le linee di azione sul
territorio, con particolare riferimento alla
comunicazione, alla diffusione della
presenza associativa, ai servizi per i soci;
b)
stabilire la percentuale della quota
associativa spettante alle strutture
territoriali di cui al successivo art. 17;
c)
approvare il bilancio di previsione annuale
ed il conto consuntivo, predisposti dal
Presidente nazionale e corredati dalla
relazione tecnica del Collegio dei Revisori
dei Conti. Il bilancio di previsione è
accompagnato da una relazione previsionale e
programmatica del Presidente nazionale. Il
bilancio di previsione deve determinare la
ripartizione delle risorse finanziarie di
cui alla precedente lettera b), in modo tale
che una percentuale non inferiore al 60% di
dette risorse sia assegnato alle strutture
provinciali e interprovinciali di ciascuna
regione. Il trasferimento delle risorse
finanziarie è operato direttamente dalla
tesoreria nazionale nei confronti di tutte
le strutture territoriali dell’Anp;
d)
stabilire le modalità per gli interventi di
cui all’art. 2, comma 1, lettera n);
determinare le somme destinate annualmente a
tal fine; designare i componenti
dell’eventuale organismo incaricato della
gestione.
12.
Il Consiglio in forma allargata si riunisce
in seduta straordinaria su convocazione del
Presidente nazionale oppure a seguito di
richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti, entro trenta giorni dal
ricevimento della stessa.
13.
Il Consiglio, nella forma allargata di cui
al precedente comma 11 esercita il potere di
destituzione del Presidente nazionale e
nomina tra i suoi componenti un
presidente
pro-tempore il quale, entro i novanta giorni
successivi, provvede ad indire un Congresso
straordinario. Tale potere può essere
esercitato alle seguenti condizioni:
a)
richiesta di convocazione straordinaria del
Consiglio da parte di almeno la metà più uno
dei componenti del Consiglio in forma
allargata di cui al precedente comma 11;
b)
deliberazione assunta da almeno i due terzi
dei componenti del Consiglio con votazione
palese e personale.
Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri e il
Collegio dei Revisori dei conti
1.
Il Collegio dei Probiviri è costituito da
cinque componenti effettivi e due supplenti,
eletti dal Congresso nazionale.
2.
Il Collegio dei Revisori dei conti è
costituito da tre componenti effettivi ed un
supplente, eletti dal Congresso nazionale.
3.
I componenti supplenti dei collegi di cui ai
commi precedenti sono i primi dei non
eletti.
4.
Il Collegio dei Revisori dei conti
predispone e rende pubblico, in sede di
Consiglio nazionale, un resoconto analitico
delle sue verifiche che effettua, di norma,
due volte l'anno.
5.
I Presidenti di entrambi i collegi
partecipano di diritto alle riunioni del
Consiglio nazionale.
Art. 15 - Rimborso spese
1.
Il Presidente nazionale, i componenti del
suo staff, i componenti del Consiglio
nazionale, del Collegio dei Probiviri, del
Collegio dei Revisori dei conti hanno
diritto al rimborso delle spese sostenute
per l'assolvimento del loro mandato.
Art. 16 - Divieto di deleghe
1.
Fra i componenti degli organi nazionali non
sono ammesse deleghe, con l’esclusione della
partecipazione al Congresso nazionale.
TITOLO IV – Organizzazione territoriale
Art. 17 - Organizzazione territoriale
1.
L'organizzazione territoriale dell'Anp è
costituita da strutture regionali e
strutture provinciali e interprovinciali.
Art. 18 - Strutture regionali
1.
Le strutture regionali sono costituite dai
seguenti organi:
a)
il Congresso regionale;
b)
il Presidente regionale;
c)
il Consiglio regionale;
d)
il Collegio regionale dei Revisori dei
conti.
Art. 19 – Il Congresso regionale
Art. 20 – Il Presidente regionale
1.
Il Presidente regionale rappresenta l'Anp
nella regione di competenza, attua le
deliberazioni degli organi nazionali, del
Congresso e del Consiglio regionale, nomina
e revoca i componenti del suo staff ed è
titolare delle relazioni sindacali a livello
regionale.
2.
In caso di assenza o di impedimento, ne
esercita le funzioni il vicepresidente
vicario da lui nominato.
Art. 21 – Il Consiglio regionale
1.
Il Consiglio regionale è costituito dal
Presidente regionale, che lo presiede e
provvede alla sua convocazione, e dai
Presidenti delle strutture provinciali e
interprovinciali di cui al successivo art.
23 o, in caso di assenza o impedimento, dai
rispettivi vice
presidenti vicari, e da un rappresentante delle
alte professionalità docenti della scuola
eletto dal Congresso regionale.
2.
Partecipano ai lavori, con voto consultivo,
i componenti dello staff del Presidente
regionale ed il Presidente del Collegio
regionale dei Revisori dei conti. Partecipa
altresì ai lavori, con voto consultivo, un
socio in rappresentanza delle eventuali
minoranze linguistiche esistenti sul
territorio.
3.
Il Consiglio:
a)
sviluppa, nel proprio ambito di competenza
territoriale, le linee programmatiche
dell'attività dell'Anp approvate dal
Congresso regionale, nel rispetto delle
deliberazioni degli organi nazionali;
b)
approva il bilancio di previsione ed il
conto consuntivo, predisposti dal Presidente
regionale e corredati dalla relazione
tecnica del Collegio regionale dei Revisori
dei conti. Il bilancio di previsione è
accompagnato da una relazione previsionale e
programmatica del
Presidente
regionale. Il bilancio di previsione
approvato dal Consiglio è trasmesso al
Presidente nazionale dell’Anp, unitamente
alla relazione del
Presidente
regionale ed alla relazione tecnica del
Collegio regionale dei Revisori dei conti;
c)
esercita il potere di destituzione del
Presidente regionale con la medesima
procedura prevista per la destituzione del
Presidente nazionale;
d)
elegge in via surrogatoria uno o più
componenti del Collegio regionale dei
Revisori dei conti in caso vengano meno, per
qualunque causa, quelli eletti dal Congresso
regionale.
4.
In caso di ingiustificate inadempienze
rispetto alle deliberazioni adottate dagli
organi nazionali e regionali, o di
iniziative che compromettano le scelte e
l'immagine dell’Anp, oppure di paralisi
delle attività della struttura regionale,
questa può essere commissariata dal
Presidente nazionale, acquisito il parere
del Collegio dei Probiviri. Il parere è
espresso dal Collegio dei Probiviri previo
esame di tutti gli atti relativi al caso,
incluse le controdeduzioni del Presidente
della struttura regionale. Il
commissariamento potrà avere la durata
massima di sei mesi; entro tale termine si
dovrà procedere alla ricostituzione degli
organi della struttura.
5.
Nelle regioni in cui non sono costituite
strutture provinciali o interprovinciali le
funzioni del Consiglio regionale sono
esercitate dall’assemblea dei soci iscritti.
6.
Alle province autonome di Trento e Bolzano
si applicano tutte le disposizioni previste
per le regioni dal presente Statuto.
7.
Ai fini della partecipazione al Consiglio
nazionale, i soci di lingua italiana ed i
soci di lingua tedesca e di lingua ladina
della provincia autonoma di Bolzano
designano due separati rappresentanti i
quali peraltro esprimono un unico voto in
tutte le circostanze in cui il Consiglio
procede a deliberazione mediante votazione.
Art. 22 – Il Collegio regionale dei Revisori
dei conti
1.
Il Collegio regionale dei Revisori dei conti
è costituito da tre componenti eletti dal
Congresso regionale. Il Presidente del
Collegio regionale dei revisori dei conti
partecipa, con voto consultivo, alle
riunioni del Consiglio regionale.
2.
Il Collegio regionale dei Revisori dei conti
predispone e rende pubblico, in sede di
Consiglio regionale, un resoconto analitico
delle sue verifiche, che effettua, di norma,
due volte l’anno.
3.
Il Collegio regionale dei Revisori dei conti
esprime parere accompagnatorio sul bilancio
preventivo e sul conto consuntivo
predisposti annualmente dal Presidente
regionale.
4.
Le strutture provinciali e interprovinciali
si organizzano secondo le esigenze locali,
ma non possono prescindere dai seguenti
organi interni:
TITOLO V – Modifiche statutarie e
scioglimento dell’Anp
Art. 24 - Modifiche statutarie
1.
Ogni modifica al presente statuto potrà
essere apportata esclusivamente da
deliberati del Congresso nazionale.
Art. 25 - Scioglimento dell'Anp
1.
L'eventuale scioglimento dell'Anp potrà
essere deliberato soltanto da un Congresso
convocato in sessione straordinaria, il
quale provvederà alla devoluzione degli
eventuali beni ad altra associazione con
finalità analoghe o, in subordine, alla
Croce Rossa Italiana o ad altra associazione
con fini di pubblica utilità, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge, con le
modalità all’uopo deliberate.