Ormai non ci sono più dubbi: ha sempre avuto ragione l’Anp a proposito delle competenze del dirigente scolastico (datore di lavoro pubblico) in merito alle materie oggetto di contrattazione integrativa di istituto.

Dopo innumerevoli ordinanze dei Giudici del lavoro, che hanno riconosciuto legittima l’esclusione dalla contrattazione di istituto delle materie previste dall’art. 6, comma 2, lettere h), i) ed m) del CCNL Scuola, rientranti nelle competenze esclusive del dirigente, interviene ora il D.Lgs. 1 agosto 2011, n.141, pubblicato in G.U. n.194 del 22-8-2011, il quale chiarisce la portata effettiva dell’art.65 del D.Lgs. 150/2009.

Il Decreto legislativo 141 dimostra che avevamo ed abbiamo ragione a difendere le prerogative dei dirigenti delle istituzioni scolastiche a dispetto di altre organizzazioni, vecchie e nuove, che pure dicono di volerli rappresentare.

Riportiamo di seguito il testo dell’art.5 (Interpretazione autentica dell’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150):

«1. L’articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi e’ necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.

2. L’articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre

2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche’ quella dell’articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Pubblichiamo in allegato il testo integrale del D.Lgs. 141.

Per ogni altro commento si possono vedere di seguito alla notizia tutti i link alle ordinanze dei tribunali (a partire dall’ultima del tribunale di Roma) e all’andamento dell’approvazione dello stesso D.Lgs. 141.