Storica sentenza del giudice del lavoro di Roma nella vertenza che opponeva CIDA e Anp all’ARAN. La questione è nota: con il CCNQ del 3 ottobre 2005, le altre Confederazioni e l’ARAN stabilivano di ripartire il contingente di distacchi sindacali spettante alle aree dirigenziali escludendo arbitrariamente dal riparto la sola Area V. Risultato: la dirigenza delle scuole era l’unica ad essere privata di agibilità sindacale, con grave ed inaccettabile violazione di legge.
Quel contratto è stato impugnato dalla CIDA – che non lo aveva voluto sottoscrivere – e dall’Anp, che era la maggiore danneggiata.
Ad un anno e mezzo di distanza, con sentenza esemplare per la sua radicalità, il giudice ha riconosciuto l’insanabile illegittimità del contratto, decretandone la nullità con il seguente dispositivo:
“dichiara la nullità del CCNQ 3 ottobre 2005 (sulla ripartizione dei distacchi e permessi alle OOSS rappresentative nelle aree della dirigenza del biennio 2004/2005) in quanto nel ripartire i distacchi sindacali non ne prevedeva alcun contingente a favore dell’area V della dirigenza scolastica”.
A questo punto, all’ARAN non resta che prendere atto della impraticabilità della strada finora seguita e riconvocare le parti al tavolo negoziale per la stipula di un nuovo accordo, finalmente rispettoso dei diritti di ciascuno e dei principi di legge.