Pubblichiamo la seconda sentenza del Tribunale di Brindisi che rigetta il ricorso presentato il 27 maggio 2010 per il riconoscimento del diritto dei dirigenti delle scuole a percepire una retribuzione di posizione e di risultato non inferiore rispetto ai dirigenti di seconda fascia delle altre pubbliche amministrazioni.

Questa seconda pronuncia del giudice di Brindisi, depositata in cancelleria il 30 novembre 2011, segue la prima analoga riferita alla equiparazione interna mediante il riconoscimento della RIA ai vincitori del concorso ordinario.

In questo caso, nel motivare la propria decisione, il giudice del lavoro osserva che l’art.24 del D.Lgs. 165/2001 «rinvia inequivocabilmente alla contrattazione collettiva per la determinazione della retribuzione dei dirigenti; con specifico riferimento alla retribuzione accessoria, l’articolo in esame indica i parametri da considerare al fine della concreta determinazione del trattamento economico accessorio […], ma non è prevista in nessun modo la uguaglianza del trattamento in esame tra tutti i dirigenti pubblici». In caso contrario, osserva il giudice, non ci sarebbe stato bisogno di alcun rinvio alla contrattazione e «il legislatore avrebbe specificato direttamente l’entità del trattamento variabile».

Riconfermiamo da parte nostra l’impegno che sempre abbiamo coerentemente assunto, e da ultimo ribadito il 4 dicembre 2011 a FIUGGI nel documento finale del IX Congresso nazionale dell’ANP, a sostenere in sede negoziale il diritto dei colleghi all’equiparazione retributiva interna ed esterna con tutti gli altri dirigenti pubblici.