Nuova conferma della correttezza sostanziale e formale delle idee dell’Anp in materia di contrattazione integrativa.
Il decreto Brunetta si applica e pertanto i dirigenti scolastici devono escludere dalla contrattazione integrativa d’istituto le materie di cui alle lettere h), i) ed m) del secondo comma dell’art. 6 del CCNL, come da sempre sostenuto dall’Anp.
Le argomentazioni usate dal giudice sono di cristallina limpidezza, si riferiscono specificamente a tali materie e ricostruiscono l’evoluzione normativa che ha portato all’attuale sistema di relazioni sindacali. Nel merito, il comportamento del dirigente scolastico che ha condiviso l’interpretazione dell’Anp, dandone attuazione, risulta pienamente e doverosamente conforme alla legge.
Riteniamo opportuno riprodurre alcuni passaggi del dispositivo del giudice del lavoro di Genova:
«In presenza di questa regolamentazione, che ha ridotto incisivamente l’ambito riservato alla contrattazione collettiva, il giudicante reputa che la condotta lamentata non può essere qualificata come lesiva delle prerogative negoziali in quanto risulta conforme a norme di legge.
Orbene, ripercorrendo la previsione di cui all’art.6 CCNL, è possibile vedere che si tratta di materie estranee alla individuazione degli obblighi o dei diritti inerenti al rapporto di lavoro con il dipendente, che diversamente attengono alla definizione di regole riguardanti l’organizzazione degli uffici o la gestione di momenti progettuali, quale quello del POF.
Quanto alla lettera m) di cui all’art.6 CCNL di comparto, va evidenziato che la previsione contiene un riferimento ai criteri relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente ed ATA, non alla determinazione della durata dell’orario settimanale dei dipendenti che è qualcosa di concettualmente diverso e rimesso alla fonte CCNL; rimane in tal modo non violato il limite tra determinazioni di valenza organizzativa, ex art.5 D.lgs.165/2001 come modificato, e regolazione degli obblighi nascenti dal contratto di lavoro.[…]
In relazione a tale disciplina di fonte primaria dal significato univoco, può quindi ritenersi che il rifiuto di dar corso alla contrattazione integrativa d’istituto non concreta una condotta lesiva del ruolo istituzionale negoziale del sindacato ricorrente, essendo stata posta in essere una limitazione del ruolo negoziale conforme al diritto.»
Ad oggi sono ben undici le pronunce giudiziali di rigetto dei ricorsi ex art. 28, tutte con motivazioni molto articolate ed ineccepibili: Tribunali di Venezia (11 marzo 2011), Catanzaro (22 marzo 2011), ancora Catanzaro con sei decreti (12 aprile 2011), Frosinone (14 aprile 2011), Messina (11 maggio 2011), Genova (19 maggio 2011).
Riteniamo, pertanto, ormai corretto e consolidato l’indirizzo interpretativo del d.lgs. 150/2009 proposto dall’Anp, sin dalla sua entrata in vigore, nel corso dei numerosi seminari tenuti su tutto il territorio nazionale a beneficio della categoria.
Non possiamo non sottolineare, con grande soddisfazione, che l’Anp è stata ed è tuttora l’unica organizzazione sindacale a proporre tale interpretazione, oggi di gran lunga prevalente nelle sedi giudiziarie, e a difendere così nei fatti le prerogative e il ruolo dei colleghi dirigenti.
Qui sotto si può leggere il decreto del giudice del lavoro di Genova.