A conferma della posizione da sempre assunta dall’Anp (e ribadita dalla giurisprudenza del lavoro che si va consolidando – cfr. sentenza del Tribunale di Pesaro), abbiamo notizia di altre prese di posizione di revisori dei conti in merito ai contratti integrativi di istituto non conformi alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009. Le indicazioni fornite chiedono in modo inequivocabile ai dirigenti scolastici, che non abbiano già provveduto in merito, di adeguare le ipotesi di contrattazione integrativa sottoposte al loro controllo al nuovo quadro normativo prefigurato dal D.Lgs. 150.

In particolare, nelle note a nostra conoscenza viene sottolineata la non contrattabilità degli atti organizzativi e di gestione di competenza esclusiva del dirigente. Quindi non possono essere oggetto di contrattazione, e neppure di concertazione, i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, le modalità di conferimento degli incarichi specifici, l’organizzazione degli orari di servizio del personale ATA, le modalità di utilizzazione del personale docente e del personale ATA in rapporto al piano dell’offerta formativa. Le materie sopra elencate sono al massimo oggetto di informazione preventiva o successiva, attraverso cui le organizzazioni sindacali possono verificare la corretta applicazione dei contratti.

Al riguardo si sottolinea che i revisori dei conti costituiscono organo di controllo, funzione che la legge non attribuisce né all’Amministrazione centrale, né a quella periferica regionale, i cui dirigenti non sono “parti contrattuali” nel sistema delle relazioni sindacali di istituto. Ognuno può capire da solo quanto valgano eventuali dichiarazioni, note o pronunce di chi non è parte in causa.