Questa volta la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa merita di essere commentata, anche se apparentemente non presenta novità rispetto ad altre pronunce similari.

Preliminarmente va sottolineato che si tratta di una sentenza di rigetto dell’opposizione delle parti ricorrenti (Cisl scuola e Flc Cgil) già soccombenti, con vittoria di spese per l’amministrazione, nel primo ricorso. Nella fattispecie il quid iuris riguardava la possibilità del dirigente scolastico di adottare tutte le determinazioni necessarie per la prosecuzione dell’attività dell’istituzione scolastica anche in assenza della stipula del contratto integrativo di istituto.

Il dirigente del Liceo Scientifico “O.M.Corbino” ha disatteso il parere della commissione bilaterale istituita ex art.4, comma 4, lettera d), commissione che, lo ricordiamo, non ha poteri deliberanti, ma fornisce solo “assistenza”, peraltro ininfluente. Di conseguenza ha adottato con atto unilaterale le determinazioni necessarie per l’attribuzione degli incarichi al personale e per la retribuzione degli stessi. L’ha fatto sulla base anche dell’art.40, comma 3-ter, del D.Lgs. 165/2001, come integrato dal D.Lgs. 150/2009.

Ebbene, la novità sta in questo: «Per quanto poi riguarda la circostanza che il dirigente abbia, nonostante la mancata sottoscrizione del contratto integrativo n.3, proceduto all’attribuzione degli incarichi, non si ravvisa alcun comportamento volto a limitare l’attività sindacale»

Ad adiuvandum il giudice aggiunge che la questione era pacifica anche prima dell’introduzione del comma 3-ter all’art.40 del D.Lgs.165. Infatti, sulla questione basta il disposto dell’art.6, comma 5, del CCNL/2007 del comparto scuola [«5. Fermo restando il principio dell’autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall’inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa»].

Il ricorso di CISL SCUOLA ed FLC CGIL è stato rigettato e «gli opponenti vanno condannati, in virtù del principio della soccombenza, al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo».

In conclusione, riguardo alle cause, ormai numerose e nella stragrande maggioranza dei casi vinte dai dirigenti scolastici sulla contrattazione integrativa di istituto, constatiamo con rammarico la perdurante tendenza a spostare in sede giudiziaria questioni che dovrebbero trovare la propria sede fisiologica di negoziazione nei luoghi di lavoro e nel rispetto delle leggi vigenti.

Troppo spesso, invece, il sindacato sceglie di imboccare scorciatoie giudiziarie nell’illusione che altri si incarichino di togliere le castagne dal fuoco.

Scorciatoie che, come risulta evidente, si rivelano perdenti per chi vi fa ricorso.

Ma perché prendersela con i dirigenti che applicano la legge?