Il Vice Presidente della Commissione Lavoro della Camera, On. Giuliano Cazzola, incontrato dalla CIDA il 18 settembre scorso, ha presentato un Ordine del Giorno che impegna il Governo a superare, tra il 2009 ed il 2010, il blocco della perequazione previsto per il 2008, sulle pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo Inps.

Per la particolare importanza che riveste questa iniziativa, riportiamo di seguito il testo della proposta auspicando che a Montecitorio si registri sulla stessa, un parere favorevole dell’Esecutivo.

Sull’argomento siamo già intervenuti lo scorso 12 febbraio 2008 per promuovere un un ricorso pilota presso il Tribunale di Roma.

________________

Ordine del giorno A.C. 1441-quater-A

La Camera dei Deputati

Considerando che la legge n. 247 del 2007 (al comma 19 dell’articolo l) aveva sancito la soppressione della rivalutazione automatica delle pensioni (di cui all’articolo 34 comma 1 della legge n. 448/1998) riguardante l’anno 2008 per i trattamenti superiori a otto volte il trattamento minimo Inps, allo scopo di concorrere, con le risorse corrispondenti, a dare copertura (in misura di 1,4 miliardi In un decennio) al finanziamento della ‘controriforma’ pensionistica voluta dal Governo Prodi con il Protocollo del luglio 2007 e con la succitata legge applicativa n. 247 dello stesso anno;

Considerato a1tresì che tale intervento ha comportato e comporterà una lesione permanente dei diritti dei pensionati coinvolti dall’ operazione nonché un taglio di carattere permanente sulle prestazioni previdenziali di alcune categorie di ex lavoratori ai quali, al pari di tutti gli altri. spetta la rivalutazione automatica del trattamenti pensionistici in misura coerente con l’obiettivo di tutelare nel tempo il potere d’acquisto secondo quanto previsto dalle norme vigenti

impegna il Governo

ad esaminare la possibilità di adottare misure idonee a recuperare un ‘ingiusta penalizzazione secondo i seguenti criteri e modalità:

a) a decorrere dal 1° luglio 2009 ai soggetti interessati è corrisposto un importo pari alla metà della quota di rivalutazione soppressa;

b) a decorrere dal 1° luglio 2010 ai medesimi soggetti è corrisposto un importo pari alla quota residua;

c) a regime, negli anni successivi, le suddette erogazioni sono liquidate agli interessati in modo continuativo.

On. Giuliano Cazzola

8.10.2008