Una nota (prot. AOODGPER. 1042) datata 8 febbraio 2011, a firma del Direttore del Personale del MIUR, torna sulla questione della contrattazione integrativa per esprimere l’opinione del responsabile di quell’ufficio.
In sintesi, dopo aver richiamato la propria precedente nota del 23 settembre scorso, in cui si “riteneva” che le procedure di utilizzo del personale docente dovessero svolgersi “nel quadro normativo e contrattuale attualmente vigente”, si “ritiene” ulteriormente che “siano applicabili le norme contrattuali di cui all’art. 6 del CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 nella parte in cui vengono individuate le materie oggetto di contrattazione sindacale a livello di istituzione scolastica”.
Dal raffronto dei due testi emerge, per omissione, che il quadro normativo – costituito dal DLgs. 165/01 – non sarebbe più un punto di riferimento di cui tener conto.
Una tesi doppiamente singolare, visto che: a) emana da un ufficio dell’Amministrazione che non ha competenza a fornire indicazioni in merito e b) sembra dimenticare il precetto costituzionale (art. 97), che vincola la Pubblica Amministrazione al principio di legalità. Un vizio di competenza ed un vizio di legittimità, insieme.
Per parte nostra, a tutela dei colleghi dirigenti, non possiamo che ribadire:
- che il responsabile delle relazioni sindacali a livello di istituto è il dirigente della singola scuola, come previsto dall’art. 25 del DLgs. 165/01 (si veda la normativa di riferimento in allegato);
- che il suo mandato in questo ambito è definito per legge (in particolare, gli articoli 5 e 40 del DLgs. 165/01 e l’articolo 65 commi 1 e 2 del Dlgs. 150/09);
- che le attribuzioni del dirigente possono essere “derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative” (DLgs. 165/01 art. 4);
- che non vi è, in questa materia, alcun sovraordinamento gerarchico fra i diversi uffici dell’Amministrazione, rispondendo ognuno di essi unicamente del proprio ambito di decisione;
- che di conseguenza, di fronte alla legge e di fronte al giudice (si veda la sentenza del giudice di Pesaro), ciascun dirigente risponde personalmente delle proprie valutazioni e non di quanto abbia eventualmente fatto in adesione ai pareri del dirigente di un altro ufficio, che non aveva competenza ad esprimerli.
Infine, e per completezza, si vuole ricordare che – quando l’Amministrazione ritiene di esercitare un potere di indirizzo sui dirigenti dei propri uffici – gli strumenti giuridici apprestati dall’ordinamento sono di altra natura: decreti, ordinanze, direttive. Non certamente “note”, nelle quali si esprimono pareri personali che impegnano solo chi li sottoscrive.