Questo pomeriggio si è tenuto, presso la sede dell’ARAN, il terzo incontro per il rinnovo del CCNL dell’Area V, al fine di riprendere il confronto precedentemente avviato. Di fronte alla posizione di dare per scontata la discussione relativa ai primi quattro articoli del negoziato, l’ANP ha ribadito la propria volontà di rifiutare ogni soluzione affrettata e di puntare ad un contratto di qualità, aggiornato alla luce delle più recenti novità legislative e orientato a difendere i due pilastri contrattuali che l’ANP ha sostenuto fin dalla prima definizione della propria piattaforma contrattuale: la perequazione esterna (rispetto all’Area I) ed interna (consolidamento dell’assegno ad personam e riconoscimento di specifica RIA per i docenti) e il potenziamento della funzione dirigenziale.

In particolare la delegazione ANP ha avanzato una serie dettagliata di proposte, modificative del contratto vigente, per quanto riguarda tutti gli articoli presi in esame, richiedendo nello specifico di:

  • all’art. 1, aggiungere un richiamo alla legge n. 15/09, nella quale è contenuta la competenza ad esercitare i poteri del datore di lavoro pubblico
  • all’art. 2, introdurre una specifica articolazione della funzione dirigenziale, con il richiamo dell’art 25 del D.lgs. 165/01 e dell’art. 6 della legge 15/09, che preveda il riconoscimento esplicito delle nuove competenze in tema di scelta dei collaboratori, budget riservato, titolarità del potere disciplinare sul personale, assunzione diretta dei supplenti e di una quota di organico d’istituto. Inoltre affermare la piena autonomia e responsabilità del dirigente nella gestione delle risorse umane (individuazione dei profili professionali, valutazione del personale e relativa incentivazione, mobilità dello stesso in rapporto alle esigenze del servizio)
  • all’art. 3, prevedere l’eliminazione della contrattazione integrativa nazionale, riducendo a due i livelli di contrattazione e suddividendo le materie attualmente assegnate al livello nazionale in parte al CCNL e in parte al CIR
  • all’art. 4, disciplinare, di conseguenza, la ripartizione delle materie di cui sopra e introdurre il principio che i CIR debbano essere sottoscritti, per essere validi, da OO.SS. che abbiano una rappresentatività di almeno il 51% delle deleghe espresse
  • all’art. 5, ampliare le materie di informazione a livello regionale fino a comprendere le modalità di gestione dei concorsi a dirigente e i criteri per l’attribuzione degli incarichi aggiuntivi a livello regionale. L’ANP ha inoltre sollevato la questione della composizione della Commissione bilaterale introdotta dal CCNL comparto scuola ex-art. 4 (“assistenza e monitoraggio” della contrattazione decentrata d’istituto), chiedendo che si contrattualizzi una rappresentanza dei dirigenti scolastici in seno alla stessa, in sostituzione dei rappresentanti dell’amministrazione (“incompetenti” in materia negoziale a livello di istituzione scolastica)
  • all’art. 7, prevedere soltanto le delegazioni trattanti a livello regionale
  • all’art. 8, articolare gli istituti nei quali si esplica la partecipazione (commissioni bilaterali e osservatori) a livello nazionale e regionale
  • dopo l’art. 8, introdurre un nuovo articolo relativo alle prerogative e ai diritti sindacali spettanti all’Area V, con particolare attenzione al diritto delle OO.SS. di utilizzare i canali di comunicazione e informazione dell’amministrazione per raggiungere la categoria
  • all’art.11, armonizzare il CCNL con l’art. 72 della legge n. 133/08; prevedere che gli incarichi presso l’amministrazione centrale e periferica abbiano profilo dirigenziale e non impiegatizio; integrare l’articolo con la materia che attiene alla mobilità e al mutamento d’incarico (assumendola dalla contrattazione integrativa nazionale eliminata); eliminare la mobilità professionale; disciplinare le situazioni di eventuale esubero derivanti dalla riorganizzazione della rete scolastica
  • all’art. 12, intervenire dopo aver operato una riflessione sull’applicazione a livello territoriale dei meccanismi relativi alla complessità, favorendo una significativa articolazione dei livelli della retribuzione accessoria proporzionale agli effettivi carichi di lavoro e di responsabilità; aggiornare gli indicatori sulla base dell’evoluzione degli ordinamenti (CPIA, ecc.)
  • all’art. 14, affrontare il problema dell’eventuale rientro al ruolo di provenienza per coloro che non superano il periodo di prova; ricondurre, inoltre, la valutazione del periodo di prova all’attuale art. 20, come aggiornato nel nuovo CCNL.

L’ANP, come richiesto dall’ARAN, farà pervenire all’Agenzia una memoria dettagliata e motivata delle proposte avanzate. Il prossimo incontro è stato fissato per il prossimo 16 aprile.