Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha indirizzato alle Amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, la Circolare n. 10, con la quale si forniscono indirizzi applicativi in merito all’art. 72 della legge n.133/2008 di conversione del DL n. 112/2008.

Gli aspetti che la Circolare prende in esame sono i seguenti:

  • disposizioni relative all’esonero dal servizio (commi 1-6)
  • disposizioni relative al trattenimento in servizio per un biennio oltre i 65 anni di età (commi 7-10)
  • disposizioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro per coloro che hanno raggiunto l’anzianità contributiva di 40 anni (comma 11).

Il punto 1 nella presente nota non viene preso in considerazione in quanto espressamente non applicabile al personale della scuola.

Per quanto riguarda il punto 2, rispetto all’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 503/1992, viene confermata la facoltà dei dipendenti civili dello Stato di chiedere la permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti d’età per il collocamento a riposo. Ma, differentemente rispetto alla precedente disciplina, la nuova norma prevede che l’istanza di trattenimento sia soggetta a valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione.

La Circolare pertanto raccomanda che ciascuna amministrazione adotti preventivamente, sotto forma di atto d’indirizzo, dei criteri generali per regolare il trattenimento in servizio, in modo da evitare condotte contraddittorie o incoerenti.

Considerando, poi, che il predetto art. 16 prevede un trattenimento della durata massima di un biennio, si precisa che lo stesso può essere motivatamente accordato anche per un periodo inferiore.

L’istanza di trattenimento va presentata da 24 a 12 mesi antecedenti il compimento del limite d’età.

La Circolare passa poi ad analizzare le diverse fattispecie che possono verificarsi, soprattutto nella delicata fase di transizione dalla vecchia alla nuova disciplina. La tabella sintetizza le diverse situazioni che possono presentarsi.

Per quanto riguarda il punto 3 analizzato dalla Circolare, si rimanda al comma 11 dell’art. 72, laddove si prevede che al compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni le pubbliche amministrazioni possano risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di 6 mesi.

In riferimento alla scuola la norma introdotta riguarda sia il personale dirigenziale che quello non dirigenziale.

Anche in questo caso la Circolare auspica che ogni amministrazione (“compresi gli istituti di ogni ordine e grado” ai sensi dell’art.1, comma 2, d.lgs. 165/2001), per garantire scelte coerenti e impedire comportamenti contraddittori, si doti di criteri generali “calibrati a seconda delle proprie esigenze[…] contenuti nell’atto di programmazione dei fabbisogni professionali o comunque adottati dall’autorità politica”. La definizione dei criteri diventa tanto più necessaria nel settore della scuola quanto maggiore è l’esigenza di far fronte a possibili situazioni di esubero.

Si precisa anche che l’eventuale risoluzione del contratto di lavoro non incide sulla decorrenza legale della pensione, quindi l’amministrazione è tenuta ad adottare gli eventuali provvedimenti di sua competenza tenendo conto di questo elemento.

Per quanto riguarda i termini di applicazione della norma la disposizione è immediatamente applicabile, senza previsione di un regime transitorio. Pertanto i dipendenti che alla data dell’entrata in vigore del DL (25 giugno 2008) abbiano maturato i 40 anni di anzianità contributiva potrebbero ricevere preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Per i dirigenti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 11 la nuova disciplina dovrà essere esplicitamente richiamata nell’atto di conferimento dell’incarico attraverso l’esplicitazione di una formula di salvaguardia.

La Circolare si preoccupa, infine, di raccordare la disciplina del trattenimento in servizio con quella relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro, nel senso che l’amministrazione nell’assumere le sue determinazioni deve tenere conto di entrambe le opportunità. Pertanto, qualora l’istanza di trattenimento interessi un dipendente prossimo al compimento del 40° anno di anzianità contributiva e l’amministrazione intenda risolvere il contratto, il provvedimento dovrà in futuro essere tarato sulla durata necessaria a raggiungere il suddetto termine.

Per i dirigenti sono fatti salvi gli incarichi dirigenziali in essere (da 3 a 5 anni).

Sempre limitatamente alla scuola il termine per la presentazione dell’istanza di trattenimento sarà stabilito con decreto del Ministro dell’istruzione università e ricerca.