Infortuni degli alunni nelle scuole 24/05/2013     Comunicazione Scuole Studenti

Direzione Generale

Prot. n 0005733 del 9/5/13

Oggetto: infortuni degli alunni nelle scuole

Come è noto questo ufficio, anche su sollecitazione della locale Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Umbria, ha emanato la nota n8313/C27 del 16/12/2011, con la quale sono state fornite istruzioni operative sugli adempimenti da espletarsi in caso di un infortunio di un alunno.(nota allegata alla presente)

Ferma restando la disciplina delle responsabilità connessa alla determinazione delle cause dei fatti lesivi, trattate in particolare dalla nota MIUR n. 11833/FR dell’11/09/2007 e dalla nota interpretativa del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti del 2 agosto 2007, prot. n. PG 9434/2007/P, già richiamate peraltro nel documento citato, con la presente si forniscono ulteriori precisazioni in ordine ai tempi di denuncia del sinistro.

Come è noto l’art. 20 “Obblighi di denuncia” del D.P.R. 3/1957 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” pone in capo al Dirigente Scolastico (direttore generale-capo del servizio) che venga a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell’art. 18 del citato T.U. l’obbligo di farne denuncia al procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità a la determinazione dei danni.

Nel caso di infortunio di alunni il danno, cui deriva l’obbligo di denuncia decorre, non nel momento in cui è avvenuto il sinistro ma alla diversa data in cui con sentenza passata in giudicato l’Amministrazione è stata condannata al risarcimento del danno. Si ricorda a tale proposito che a norma dell’art.282 c.p.c.n la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva ex lege per cui dalla notifica di essa deve procedersi alla segnalazione.

In buona sostanza prima della sentenza di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni, al pagamento delle spese di lite e degli interessi non bisogna inviare alcun atto alla Procura della Corte dei Conti. Anche in questo caso peraltro, va precisato che non sussiste pregiudizio alle pubbliche finanze qualora il risarcimento sia interamente liquidato a carico degli istituti assicurativi e quindi non vi è obbligo di segnalazione nemmeno in tale ipotesi.

In tal senso deve intendersi integrata la nota di questo ufficio nella parte relativa agli “Adempimenti nei confronti della Corte dei Conti – Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per l’Umbria”

Restano ovviamente impregiudicate le altre azioni di competenza del dirigente scolastico in particolare gli atti di costituzione in mora, per i quali, lo si ribadisce, la decorrenza del termine di prescrizione e quindi dell’obbligo della costituzione in mora, (cfr C.M. prot. n. 275 del 1° marzo 2002,), decorre al verificarsi di eventi causativi di danno (nella pratica dovrà farsi riferimento al ricevimento da parte dell’Amministrazione di una lettera di costituzione in mora e di diffida al risarcimento del danno da parte del danneggiato o di un suo legale, alla notificazione all’Amministrazione dell’atto di citazione con il quale il danneggiato chiede il risarcimento del danno e di ogni altro atto avente le medesime finalità, all’emanazione della sentenza di condanna di primo grado ecc.). In tali casi occorre procedere alla costituzione in mora dei presunti responsabili dell’evento dannoso con contestuale intimazione al pagamento.

Si conferma infine che nulla è modificato in ordine alle altre prescrizioni e comunicazioni di competenza (Avvocatura dello Stato, INAIL ecc. come da istruzioni già fornite dal MIUR).

Il Direttore Generale
Maria Letizia Melina

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado dell’Umbria
e p.c.
Al Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Umbria della Corte dei Conti