Sono inutili, costosi e controproducenti i ricorsi per il recupero della trattenuta del 2,5% a carico dei lavoratori del pubblico impiego.

In primo luogo la Corte Costituzionale ha ripristinato ex tunc il regime di TFS per coloro che ne godevano al 31.12.2011 con ricalcolo della buonuscita per quanti collocati nel frattempo in pensione e, in secondo luogo, per chi si trovi in regime di TFR (perché assunto dopo maggio 2000 o perché iscritto ai fondi di previdenza complementare) la retribuzione viene mantenuta invariata rispetto ai lavoratori in regime di TFS come invariato rimane il calcolo delle spettanze e delle ritenute fiscali al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Tutto questo è spiegato dettagliatamente nell’articolo di Giuliano Coan, consulente dell’Anp in materia previdenziale e nell’informativa n.10065 del 21 giugno 2013 dell’INPS.