3/09/2013

Emanato il decreto relativo alle immissioni in ruolo di n.11.268 posti per il personale docente ed educativo per l’a.s. 2013/2014 come previsto dallaC.M. n. 21 del 21 agosto 2013 
(D.M. n. 732 del 30 agosto 2013)

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, e in particolare l’articolo 399, che disciplina l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, prevedendo che, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, abbia luogo mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie di cui all’articolo 401 del suddetto decreto legislativo;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure di stabilizzazione per la finanza pubblica”, e in particolare l’articolo 39;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53“;
Visto il decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di università”;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2008)”, e in particolare l’articolo 2, commi 411 e seguenti;
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 133, e in particolare l’articolo 64, che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che all’articolo 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;
Visto inoltre l’articolo 9, comma 17, del citato decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, che prevede, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato, di personale docente ed educativo, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall’articolo 64 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, al fine di garantire continuità nell’erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza e stabilità nella pianificazione degli organici della scuola;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni per la revisione della spesa pubblica;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 agosto 2011, con il quale è stata definita, relativamente al personale docente ed educativo, la programmazione triennale delle assunzioni, prevedendo per ciascuno degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, assunzioni nel numero massimo di 22.000 unità di personale docente ed educativo, tenendo conto dei pensionamenti e dell’attuazione a regime del processo di riforma previsto dall’articolo 64 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, in ogni caso previa verifica da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della concreta fattibilità del piano nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3/bis, della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il Ccnl relativo al personale del comparto scuola, ai sensi dell’articolo 9, comma 17, del citatodecreto legge 13 maggio 2011, n. 70, stipulato in data 4 agosto 2011 tra I’Aran e le organizzazioni sindacali, con il quale sono state rimodulate le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al Ccnl sottoscritto il 23/11/2009, secondo le indicazioni di cui alla tabella A allegata al Ccnl comparto Scuola;
Visto il Ccni 11 marzo 2013 relativo alla mobilità del personale docente, educativo e Ata per l’anno scolastico 2013/2014;
Considerato che per l’anno scolastico 2013/2014 il numero delle cessazioni dal servizio è risultato, per il personale docente ed educativo, pari a n. 11.268 unità;
Vista la nota, prot. n. 68639 del 12 agosto 2013, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la quale è stato espresso il parere favorevole;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2013, con la quale è stato approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica di autorizzazione ad assumere;
Considerata l’urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti di assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione, in tempi congrui, nel rispetto del termine del 31 Repubblica di autorizzazione al fine di garantire l’efficace e regolare avvio dell’anno scolastico 2013/2014;
Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali per l’anno scolastico 2013/2014;
 
DECRETA
 
• Art. 1 – Contingente
 
1. Il contingente di immissioni in ruolo è pari a 11.268 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo da effettuarsi per l’anno scolastico 2013/2014.
 
• Art. 2 – Personale docente ed educativo
 
1. Il contingente di assunzioni di cui all’articolo l per il personale docente ed educativo è definito in coerenza con il reale fabbisogno di personale. Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano disponibili e vacanti per l’intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
2. Il numero dei posti sui quali possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli attualmente vigenti e le graduatorie a esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c),della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da attribuire sia con riferimento al concorso per esami e titoli sia alle graduatorie a esaurimento.
4. Le operazioni di nomina sono effettuate al netto dei posti accantonati sul contingente dell’anno scolastico 2010/2011, da ricoprire a seguito dello scioglimento delle vertenze relative ai docenti inseriti “a pettine” nelle graduatorie a esaurimento a seguito di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
5. Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie sopra indicate o perché sono venuti meno, in sede di adeguamento, i posti previsti in organico di diritto, ovvero per effetto delle utilizzazioni di personale in esubero di cui al precedente comma 1, è consentito, fermo restando il limite di contingente provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di che trattasi. Tale compensazione tra le classi di concorso deve avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, avendo particolare riguardo per gli insegnanti per i quali da tempo esiste la disponibilità del posto e, per i posti di sostegno, con particolare attenzione alle tipologie di posto che presentano basse disponibilità e sempre tenendo conto delle modifiche degli ordinamenti e dei curricula.
 
Art. 3 – Assegnazione sede
 
1. Al personale di cui all’articolo 2 è assegnata una sede provvisoria per l’anno scolastico 2013/2014 al fine di consentire poi l’attribuzione della sede definitiva tramite la partecipazione alle operazioni di mobilità relative al’anno scolastico 2014/2015.
2. Ai sensi dell’articolo 9, comma 21, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il personale docente assunto a tempo indeterminato a far data dall’anno scolastico 2011/2012 non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per la durata di un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, salvo le deroghe previste dalCcni 11 marzo 2013. concernente la mobilità del personale docente.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell’articolo 3 dellalegge 14 gennaio 1994, n. 20.