Ormai non si contano più i provvedimenti dei giudici di prime cure che respingono sistematicamente i ricorsi per comportamento antisindacale promossi da alcune OO.SS. del comparto scuola, variamente associate tra loro, nei confronti dei dirigenti scolastici che doverosamente applicano le disposizioni del D.Lgs. 150/2009 in materia di contrattazione integrativa. La questione è la solita: la contrattabilità o meno delle lettere h), i) ed m) dell’art.6, comma 2, del CCNL scuola dopo il D.Lgs. 150/2009.

Anche il giudice del lavoro del Tribunale di Ancona si è espresso rigettando il ricorso ex art. 28 nei confronti del DS di un IC di Senigallia presentato da FLC-CGIL, COBAS, CISL e UIL.

Sembra non ci sia più storia almeno per noi che fin dall’inizio abbiamo seguito la vicenda e sostenuto i colleghi dirigenti coinvolti in queste vicende.

La stragrande maggioranza dei pronunciamenti dei tribunali ci sta dando ragione:
  • decreti del giudice di prime cure: venti favorevoli alle nostre tesi contro nove, cinque dei quali revocati nelle sentenze di primo grado.
  • sentenze di primo grado: sei  favorevoli alle nostre tesi contro una (Lucca). La sentenza di primo grado del giudice monocratico di Lucca è stata appellata. Vedremo come andrà a finire in appello.
  • sentenze di Corte d’Appello: una sentenza (Napoli) favorevole alle nostre tesi contro zero. La sentenza di Napoli è particolarmente importante perché resa da una Corte territoriale collegiale (Corte di Appello di Napoli – sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza).

Decreto del Tribunale di Ancona