Il Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro – con sentenza n. 20438 del 21 marzo scorso, ha annullato la sanzione amministrativa comminata dall’INAIL ad un Dirigente scolastico per ritardata segnalazione di un infortunio occorso ad un’alunna.
 
Si tratta di una sentenza innovativa e per molti versi interessante. In sintesi, essa afferma che – qualora il ritardo non sia ascrivibile alla responsabilità diretta del Dirigente, neanche sotto il profilo della corretta organizzazione dei servizi di segreteria – viene meno l’elemento soggettivo della responsabiità. E, con esso, cade la legittimazione dell’Istituto a sanzionare il ritardo.
 
Nel caso specifico, il Dirigente aveva dimostrato con ampiezza di documentazione di aver messo in opera ogni dovuta diligenza nell’impartire le disposizioni interne e nel suddividere i compiti fra i diversi addetti. E, osserva il Tribunale, non si poteva certo esigere da lui che si facesse carico personalmente anche degli adempimenti esecutivi, stante la complessità della struttura cui era preposto.
 
E’ presto per dire che si apre una nuova stagione di giurisprudenza, meno “vessatoria” nei confronti dei dirigenti, che spesso sono chiamati a pagare per una sorta di presunzione di responsabilità oggettiva, a prescindere da ogni loro diretta colpa, per negligenze o errori di addetti agli uffici. E certo il collega convenuto in giudizio si è difeso particolarmente bene.
 
Resta il fatto che la motivazione della sentenza offre utili spunti proprio per predisporre in anticipo le modalità di organizzazione che consentano – una volta che, nonostante tutto, si sia verificato l’evento – di resistere con buone probabilità di successo alle sanzioni.
 
Alleghiamo il testo integrale della sentenza.