Il 10 marzo 2018 scadrà il termine entro il quale gli esercenti la responsabilità genitoriale sugli alunni dovranno presentare alle scuole la documentazione prevista dal D.L. 73/2017 (convertito dalla L. 119/2017) e proveniente dalla azienda sanitaria locale. Attraverso tale documentazione deve essere comprovato che i genitori abbiano presentato alla ASL la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni, anche nel caso in cui la somministrazione dei vaccini sia stata programmata dalla azienda stessa successivamente alla data del 10 marzo.

A tal proposito si ricorda a tutti i dirigenti delle scuole che entro il 10 marzo 2018 devono consegnare copia del certificato vaccinale:

  1. gli esercenti la responsabilità genitoriale che abbiano già presentato alla scuola una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la regolarità rispetto all’obbligo vaccinale;
  2. quelli che hanno prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di aver fissato un appuntamento presso la ASL e hanno effettuato nel frattempo le vaccinazioni.

Se invece gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di aver fissato un appuntamento per la somministrazione dei vaccini presso la ASL e hanno ricevuto prenotazione successiva al 10 marzo 2018, come detto, essi devono consegnare copia della prenotazione ASL alla scuola e, successivamente, in relazione alla data di prenotazione della somministrazione, copia del certificato vaccinale. Pertanto, in riferimento ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, solo i bambini i cui genitori dimostrino, con documentazione proveniente dalla ASL,  entro il 10 marzo di aver presentato alla ASL stessa richiesta di effettuazione della vaccinazione e che la somministrazione sia stata fissata dalla ASL in data successiva al 10 marzo, possono frequentare la scuola. Si sottolinea, infatti, che la presentazione di questa documentazione costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia. Qualora tale documentazione non venga presentata alla scuola, l’accesso al servizio educativo per la scuola dell’infanzia è negato. Il minore rimane iscritto e potrà avere nuovamente accesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.