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Esami integrativi: dal Consiglio di Stato una forte valorizzazione dell’autonomia scolastica
Gli esami integrativi sono stati, negli ultimi decenni e fino all’emanazione del D.M. n. 5/2021 – Esami integrativi e gli esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione – al centro di dubbi e incertezze interpretative.
Questo perché essi erano previsti dall’articolo 192, comma 2, del D.lgs. n. 297/1994 in vista del “passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione” ma tale comma era stato abrogato dall’articolo 31, comma 2 del D.lgs. n. 225/2006. Quest’ultimo decreto legislativo, inoltre, aveva rinviato a successivi regolamenti la disciplina delle modalità di valutazione dei crediti, in caso di passaggi in orizzontale tra percorsi liceali, e a un accordo da raggiungersi in Conferenza Stato-Regioni, da recepire in apposito decreto del Presidente della Repubblica, le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e quelli acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini del passaggio dai primi ai secondi e viceversa (articolo 1, commi 9 e 10). In realtà, sono stati regolamentati solo i passaggi tra IeFP e istruzione professionale di Stato (da ultimo con il D.M. n. 118/2024).
Nel 2021, il citato D.M. n. 5 ha ribadito l’obbligatorietà degli esami integrativi.
Sul tema è intervenuta la Sezione VII del Consiglio di Stato con la sentenza 9 aprile 2024, n. 3250 che ne ha colto tutta la centralità al fine di “promuovere la dinamicità e duttilità [del sistema di istruzione e formazione, n.d.r.], nell’intento di evitare la cristallizzazione delle scelte fatte dallo studente al termine del triennio della scuola secondaria di primo grado […] in una fase, quella adolescenziale, nella quale è altamente verosimile che egli non abbia ancora raggiunto piena maturità ed adeguata consapevolezza culturale”.
Detta pronuncia è addivenuta all’annullamento del D.M. n. 5/2021 nella parte in cui, all’articolo 4, ha previsto l’obbligo di partecipare a un esame integrativo per gli studenti che vogliano ottenere il passaggio a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione di scuola secondaria di secondo grado sulla base delle seguenti argomentazioni:
- gli esami scolastici – in attuazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 33 della Costituzione – devono essere sempre previsti da una legge. L’abrogazione del comma 2 dell’articolo 192 del D.lgs. n. 297/1994 ha pertanto fatto venir meno il fondamento giuridico della obbligatorietà degli esami integrativi
- ciò, unito alla previsione originariamente contenuta nel comma 6 dell’articolo 4 del D.lgs. n. 226/2005, fa emergere la volontà del legislatore di offrire allo studente la possibilità di modificare la scelta del percorso intrapreso, “nella convinzione che, nella fase di crescita, le aspirazioni ed attitudini del discente possano mutare o meglio precisarsi” senza che esse debbano incontrare rallentamenti o addirittura ostacoli nella presenza di esami integrativi obbligatori
Il Consiglio di Stato prosegue affermando che il venir meno della obbligatorietà degli esami integrativi non dà luogo ad alcun vuoto normativo, né lascia l’alunno “solo in questa delicata fase”. Spetta alle istituzioni scolastiche infatti, in forza del disposto dell’articolo 4, comma 6 del DPR n. 275/1999, calibrare e modulare opportunamente le iniziative da attuarsi sia per il riconoscimento dei crediti che per il recupero dei debiti scolastici, “avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento” e “tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l’integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro”. È alle istituzioni scolastiche, in altri termini, che l’ordinamento attribuisce “un ruolo decisivo nell’orientare il giovane, oltre che nel valutarne attitudini e capacità nell’affrontare il nuovo ciclo formativo, individuando – a seconda del contesto disciplinare e degli altri specifici elementi – le modalità ritenute di volta in volta più idonee ad accompagnare detto passaggio. Queste modalità consisteranno, a titolo esemplificativo, in lezioni integrative, interventi di sostegno, in diverse tipologie di verifiche disposte al fine di sondarne attitudini, ma anche la fermezza di volontà nell’intraprendere il nuovo percorso. Interventi e misure che, soprattutto, potranno essere poste in essere lungo un ampio arco temporale, eventualmente modulabile, e non rimanere astrette in un unico e decisivo momento, rappresentato da una breve prova d’esame, che potrebbe essere fonte di stress e comunque dall’esito non prevedibile”.
La pronuncia del Consiglio di Stato, dunque, intesta chiaramente e senza ombra di dubbio alle scuole la competenza dei passaggi, riconducendoli nel perimetro dell’autonomia didattica alla luce della finalità propria di quest’ultima, ovvero il successo formativo dello studente.
L’ANP concorda pienamente con l’interpretazione del Consiglio di Stato che non ha solo il pregio di ribadire la competenza delle istituzioni scolastiche in materia di passaggi tra indirizzi di studio diversi – in accordo con il D.P.R. n. 275/1999 e con il D.lgs. n. 226/2005 – ma anche quello di far emergere la centralità dello studente e delle sue aspirazioni nella costruzione dei passaggi orizzontali tra percorsi diversi.
Per fornire ai nostri iscritti specifiche indicazioni operative, terremo il webinar di approfondimento “Esami integrativi: cosa fare alla luce della sentenza 3250 /2024 del Consiglio di Stato” venerdì 23 maggio 2025 alle ore 16:00.