Una recente sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione civile, la n. 28904 del 1° novembre 2025, consente di comprendere meglio quali sono le competenze richieste al personale docente delle istituzioni scolastiche. 

Il caso trattato riguarda un docente che, non avendo superato il periodo di prova neanche dopo la sua ripetizione, aveva impugnato il conseguente provvedimento di dispensa dal servizio. Sia il Comitato di valutazione che gli ispettori incaricati avevano espresso all’unanimità, in entrambi gli anni, un giudizio negativo sul suo operato. 

Risulta molto istruttivo esaminare con attenzione la motivazione del mancato superamento della prova. Essa, infatti, sottolineava la carenza di competenze professionali nell’ambito relazionale, didattico, metodologico e valutativo, oltre a evidenti lacune nel corretto adempimento dei doveri d’ufficio, quali ritardi nella compilazione dei registri e mancata partecipazione al piano di formazione dei docenti. 

È lo stesso CCNL di comparto a chiarire quali siano le competenze che un docente deve possedere: certamente quelle disciplinari, ma anche quelle “informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti” (art. 42, comma 1 CCNL 18/01/2024). La norma aggiunge inoltre che “i contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola”: è dunque radicalmente escluso che il sacrosanto diritto costituzionale della libertà di insegnamento si possa tradurre nella libertà di insegnare male, come l’ANP ha evidenziato in un altro comunicato. 

La sentenza precisa, inoltre, alcuni aspetti procedurali di grande rilievo per i colleghi dirigenti scolastici. 

In primo luogo, ribadisce che la dispensa dal servizio per esito negativo del periodo di prova ha carattere discrezionale e non disciplinare. Ne consegue che la valutazione dell’amministrazione non è sindacabile nel merito e spetta al docente l’onere di dimostrare l’inadeguatezza della prova o il carattere discriminatorio o ritorsivo del recesso. Nel caso esaminato, tale onere non è stato assolto, anche in considerazione della piena convergenza delle valutazioni negative espresse dalle tutor, dagli ispettori e dal Comitato di valutazione in entrambi gli anni di prova. 

In secondo luogo, la Corte chiarisce che il decreto ministeriale n. 850/2015 (oggi sostituito dal DM n. 226/2022), non avendo natura regolamentare, si configura come mero atto di direttiva volto a garantire uniformità nelle procedure. Si conseguenza, il solo mancato rispetto formale delle stesse non determina ex se l’illegittimità del provvedimento finale, qualora la valutazione negativa abbia carattere sostanziale e risulti adeguatamente motivata. 

La vicenda evidenzia infine un problema che l’ANP denuncia da tempo, ovvero l’inadeguatezza dei concorsi a cattedre per il reclutamento dei docenti. Tali modalità assunzionali possono forse accertare il possesso delle competenze disciplinari ma non accertano in alcun modo quello delle soft skills che sono pure necessarie. Queste ultime potrebbero essere verificate molto più efficacemente con altri sistemi di reclutamento, come quello dell’assunzione diretta, evitando così che un vincitore di concorso inadeguato al ruolo possa restare in cattedra per ben due anni prima di essere dispensato dal servizio, con indubbie ripercussioni negative per gli alunni. 

Nell’attesa di nuovi e più razionali sistemi di reclutamento, risulta per ora obbligatorio, nel prioritario interesse degli studenti, accertare durante il periodo di prova il possesso tutte le competenze previste dal CCNL per il profilo professionale docente.