Ieri 22 dicembre l’Ufficio VII della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche del MIM ha diramato una nota di “chiarimenti” sull’utilizzo, da parte delle istituzioni scolastiche, dell’integrazione al Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF) assegnata dal medesimo ufficio con precedente nota dello scorso 5 dicembre.
Dopo avere correttamente ricordato che i contratti integrativi di istituto già perfezionati non vanno riaperti a seguito di eventuali ulteriori assegnazioni al FMOF, l’Ufficio afferma che tale eventualità “necessita di una nuova e aggiuntiva contrattazione a livello di istituzione scolastica, secondo le procedure previste dalla legge”.
Ad avviso dell’ANP questa indicazione – probabile frutto dell’autonoma interpretazione dell’Ufficio senza alcun coinvolgimento della superiore Direzione Generale – è del tutto illegittima nonché indicativa di un’errata concezione delle relazioni sindacali. Ricordiamo infatti che:
- la titolarità delle relazioni sindacali compete al dirigente scolastico ex articolo 25, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e nessuno ha facoltà di fornire al medesimo dirigente indicazioni su come condurle;
- la gestione del personale spetta, parimenti, al dirigente scolastico che agisce con gli stessi poteri del privato datore di lavoro ex articolo 5, comma 2 e articolo 25, comma 4 del citato d.lgs. n. 165/2001;
- la definizione delle attività da realizzare in una scuola spetta ai suoi organi collegiali ai sensi della procedura di definizione del PTOF ex articolo 3 del d.P.R. n. 275/1999;
- le materie oggetto di contrattazione integrativa sono solo quelle definite dall’articolo 30 del CCNL di comparto del 18 gennaio 2024, non modificato per questi aspetti dal nuovo CCNL che dovrebbe essere definitivamente sottoscritto proprio oggi. Tale articolo prevede con estrema chiarezza che, per quanto di interesse in relazione alla nota in questione, costituiscono oggetto di contrattazione integrativa i “criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e per la determinazione dei compensi”, non certo le attività che possono essere retribuite con quei compensi.
In altre parole, il contratto di istituto può essere descritto come il documento che stabilisce in modo predefinito il corrispettivo economico dovuto per l’esecuzione di un particolare incarico. Spetta poi al dirigente assegnare detti incarichi alle unità di personale da lui individuate al fine di attuare quanto previsto dal PTOF, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della ripartizione percentuale pattuita fra le diverse categorie di personale. Se, come avvenuto, pervengono integrazioni ai fondi disponibili, il dirigente scolastico può semplicemente assegnare più incarichi di quanti ne avesse preventivati, senza alcuna necessità di procedere a nuova contrattazione ma limitandosi a informare la parte sindacale dell’ammontare dell’integrazione delle risorse.
Pretendere di impartire “alle scuole” la disposizione di procedere a una nuova contrattazione costituisce in primis uno sgarbo istituzionale in quanto il titolare della contrattazione, come ricordato prima, è il dirigente scolastico e non “la scuola”.
Inoltre, tale indicazione è priva di fondamento giuridico, a meno di non ritenere che il contratto di istituto debba stabilire non solo – e non tanto – la quantificazione del corrispettivo di ciascun incarico quanto, piuttosto, l’elenco esaustivo delle attività e dei progetti da realizzare. Solo in tal caso, infatti, si giustificherebbe una nuova contrattazione, finalizzata a stabilire cos’altro finanziare e realizzare. Così facendo, però, si sostituirebbe – indebitamente e inammissibilmente – il concetto di contrattazione con quello di “cogestione” della cosa pubblica, attribuendone la competenza al tavolo sindacale, in palese contrasto con le vigenti disposizioni legislative imperative. A norma dell’articolo 4 dello stesso CCNL, peraltro, il sistema delle relazioni sindacali persegue l’obiettivo – nobile – del miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e delle decisioni assunte dall’Amministrazione, non quello del concerto con la parte sindacale delle attività che l’Amministrazione intende realizzare.
Infine, ça va sans dire, l’indicazione trasmessa dall’Ufficio si tradurrebbe in ulteriore – inutile quanto indebito – onere lavorativo per i dirigenti, già ampiamente subissati da innumerevoli incombenze.
Ci dispiace molto notare come l’Ufficio autore di tale fraintendimento normativo sia lo stesso che circa un anno fa – anche in quel caso in totale autonomia e assenza di confronto con la Direzione Generale in cui è inserito – formulò un’altra inaccettabile interpretazione, subito meritoriamente smentita dal Ministro in persona e poi ritirata dal Capo Dipartimento dopo un paio di giorni, concernente l’obbligo di versamento del 20% dei compensi spettanti ai dirigenti scolastici in assenza di qualsiasi orientamento in tal senso da parte dell’Amministrazione.
Quella di ieri è dunque una nuova interpretazione sfavorevole – per essere eufemistici – verso la dirigenza scolastica e non possiamo accettare che la cosa si sia ripetuta.
L’ANP si appella dunque al Ministro e chiede l’immediata rettifica della nota in questione, raccomandando al contempo ai suoi iscritti di ignorare qualsiasi indicazione in contrasto col vigente ordinamento.

