Il 7 gennaio è stata pubblicata in G.U. la Legge 7 gennaio 2026, n. 1, Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale. Il provvedimento entrerà in vigore il 22 gennaio.
La legge interviene in modo mirato sulla responsabilità amministrativa per danno erariale e sui compiti della Corte dei conti, introducendo disposizioni su detta responsabilità, controllo preventivo di legittimità, assicurazione obbligatoria, controllo in materia di contratti pubblici e PNRR. È inoltre conferita una delega al Governo per il riordino delle funzioni della Corte.
L’ANP esprime una valutazione positiva su tali interventi in quanto rispondono alle esigenze di maggiore prevedibilità e tutela per i dirigenti scolastici, quotidianamente esposti alla gestione di risorse pubbliche in un contesto normativo complesso e soggetto a continui mutamenti.
Indichiamo di seguito le principali novità.
- La normativa introduce una definizione puntuale di “colpa grave”, fino a oggi affidata sostanzialmente alla discrezionalità interpretativa della Corte dei conti. Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrovertibilmente dagli atti del procedimento. In tal modo, la differenza fra colpa lieve e colpa grave, finora fondata essenzialmente sull’intensità della negligenza, viene ancorata a parametri più precisi
- Anche i criteri per la configurazione della colpa grave sono meglio definiti. Sarà necessario tenere conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. Viene generalizzato il principio, già previsto dall’articolo 2, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che la colpa grave non sussiste se la violazione o l’omissione deriva dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti
- Particolarmente rilevante è l’ampliamento dell’esclusione della colpa grave quando il fatto dannoso tragga origine da un atto vistato e registrato in controllo preventivo di legittimità. La novità consiste nel superamento della limitazione precedente, che riferiva tale esclusione soltanto ai profili specificamente esaminati nel controllo: ora l’esclusione si applica tout court, includendo anche gli atti richiamati e allegati che ne costituiscono il presupposto logico e giuridico. Questa modifica valorizza il controllo preventivo come strumento di garanzia e riduce il rischio di doppio giudizio (amministrativo e successivamente contabile) per i medesimi atti
- Un’innovazione di grande rilievo è la trasformazione del potere riduttivo del danno da facoltà in obbligo. Salvo i casi di dolo o illecito arricchimento, la Corte dei conti è tenuta a esercitare il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato, in ogni caso entro il limite del doppio della retribuzione lorda annua conseguita nell’anno della condotta lesiva ovvero del doppio del corrispettivo percepito per il servizio reso all’amministrazione. Si introducono così, per la prima volta, limiti quantitativi certi alla responsabilità erariale derivante da colpa grave
- Nella quantificazione del danno la Corte deve altresì considerare il concorso eventuale dell’amministrazione danneggiata e i vantaggi comunque conseguiti dalla stessa, da altra amministrazione o dalla collettività. Anche in questo caso la previsione accoglie esplicitamente, positivizzandolo, il principio della cosiddetta compensatio lucri cum damno e rafforza la proporzionalità della condanna
- Per atti di competenza tecnica, la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici in buona fede, presunta fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, se i medesimi atti siano stati proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili tecnici in assenza di pareri formali contrari: si rafforza così il principio della leale collaborazione fra organi politici e tecnici, riducendo il rischio di responsabilizzazione errata dei soli politici per scelte tecniche
- La normativa chiarisce che il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data del fatto dannoso, indipendentemente dal momento della scoperta da parte dell’amministrazione o della Corte, salvo il caso di occultamento doloso. Quest’ultimo requisito ora richiede espressamente una condotta attiva o la violazione di obblighi di comunicazione, evitando interpretazioni giurisprudenziali più estensive
- Di particolare interesse è l’introduzione dell’obbligo di stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati per colpa grave da chiunque assuma incarichi comportanti gestione di risorse pubbliche. I dirigenti scolastici, qualificati come tali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001 e gestori di fondi istituzionali, beneficiano di questa tutela che mitiga i rischi personali derivanti da scelte discrezionali – come affidamenti o variazioni di bilancio – evitando la cosiddetta “paura della firma” e valorizzandone la responsabilità gestionale. Il potere riduttivo obbligatorio e le esimenti rafforzano tale protezione, consentendo una gestione più serena delle istituzioni scolastiche. Ricordiamo che gli iscritti all’ANP godono automaticamente di un’assicurazione contro la responsabilità per danno erariale che garantisce le migliori condizioni disponibili sul mercato.
- La dizione usata nel testo estende tale obbligo a chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche; ci chiediamo, pertanto, se i componenti eletti nei consigli di istituto (ad eccezione degli studenti minori di età, che non hanno voto deliberativo sulle questioni contabili) saranno obbligati ad assicurarsi, sostenendone le spese. Si rammenta che per gli organi collegiali la responsabilità si imputa a chi ha espresso voto favorevole a una delibera illegittima. Riteniamo urgente un chiarimento del Ministero circa le modalità di assolvimento di tale obbligo nei contesti scolastici, in particolare se le spese della polizza eventualmente sostenute rimarranno a carico del singolo dirigente/componente o se troveranno copertura in stanziamenti istituzionali e su chi sia titolato alla verifica della sua osservanza
- La legge aggiorna il regime dei controlli preventivi di legittimità, estendendo il controllo della Corte a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture sopra soglia europea (non più soltanto agli appalti d’opera) e introducendo una disciplina speciale per i contratti PNRR e PNC. Per questi ultimi, il controllo si concentra sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento. I termini sono perentori: decorsi i trenta giorni senza deliberazione della Corte, l’atto si intende automaticamente registrato ed escluso da responsabilità erariale. Tale previsione, pur introducendo un onere amministrativo (la trasmissione tempestiva alla Corte), consente ai dirigenti e alle amministrazioni di operare con certezza nei tempi, eliminando il rischio di paralisi decisionale per atti PNRR di grande rilevanza.
Alla luce di quanto sopra riportato, la riforma introduce indubbiamente un sistema di responsabilità più equilibrato, fondato sulla definizione normativa della colpa grave, sull’introduzione di limiti al danno risarcibile, sulla tutela derivante dall’esito positivo dei controlli preventivi e sull’obbligo di una protezione assicurativa. Ciò consente ai dirigenti scolastici – in particolare ai colleghi iscritti all’ANP che non sono gravati di alcun adempimento in termini assicurativi in ragione dell’entrata in vigore della legge – di agire con consapevolezza e ragionevole serenità nel perseguimento della propria missione istituzionale, senza che ciò significhi esonero dalla responsabilità.
Tuttavia, risulta necessario che il MIM e il MEF forniscano chiarimenti normativi e organizzativi su due profili: il regime della copertura assicurativa obbligatoria nei contesti scolastici e le modalità di adempimento dell’obbligo prima dell’assunzione dell’incarico.

