Con 154 voti favorevoli e 1 contrario (l’opposizione è uscita dall’aula al momento della votazione), l’Assemblea ieri ha approvato ieri in via definitiva la delega al Governo per l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico (ddl 847-B, cosiddetto “ddl Brunetta”) nello stesso testo già approvato dalla Camera lo scorso 11 febbraio 2009.

La Legge contiene, oltre alla modifica dell’art.72, comma 11, della L.133/2008 sul pensionamento coatto, di cui abbiamo già dato notizia il 12 febbraio 2009, anche una “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti”.

In particolare, la delega riguarda:

  • la riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
  • il riordino della contrattazione collettiva e integrativa, rafforzando l’indipendenza dell’ARAN; la riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione; la modificazione della durata dei contratti al fine di ridurre i tempi e i ritardi dei rinnovi e di far coincidere il periodo di regolamentazione giuridica con quello di regolamentazione economica;
  • l’estensione della valutazione a tutto il personale e alle strutture, nonché ai comportamenti organizzativi dei dirigenti; rafforzamento della professionalità dei valutatori; assicurazione della piena autonomia della valutazione, svolta dal dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni e responsabilità; l’istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione;
  • l’avvio della class action anche nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici e l’attivazione di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche;
  • l’introduzione di princìpi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità; la definizione di percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttività, evitando la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale;
  • la modifica della disciplina della dirigenza pubblica utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato, rafforzando il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza; la competenza dei dirigenti nella valutazione del personale e conseguente riconoscimento degli incentivi alla produttività; la previsione che la componente della retribuzione legata al risultato sia fissata, nel medio periodo, per i dirigenti in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva; il divieto di corrispondere l’indennità di risultato ai dirigenti qualora le amministrazioni di appartenenza non abbiano predisposto sistemi di valutazione dei risultati;
  • una norma interpretativa dell’art.17-bis del D.Lgs. 165/2001 secondo la quale la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo;
  • la modifica della disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo; la semplificazione delle fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le infrazioni di minore gravità; l’introduzione di meccanismi rigorosi per l’esercizio dei controlli medici, compreso il licenziamento del medico che concorra alla falsificazione dei documenti attestanti la malattia o non rispetti i canoni di diligenza professionale nell’accertamento della patologia; riaffermare l’obbligo, per il personale a contatto con il pubblico, di indossare un cartellino identificativo;
  • l’introduzione di nuove norme in materia di trasparenza, privacy e semplificazione degli atti amministrativi;
  • riordino del Cnel e della Corte dei conti.

La delega deve essere esercitata dal Governo entro 9 mesi dalla data di pubblicazione in G.U.. Alcune norme sono, invece, immediatamente applicabili, tra queste, a parere nostro, la modifica in materia di pensioni, mentre le nuove funzioni attribuite alla Corte dei conti potranno essere esercitate il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.

Si riporta in allegato il testo della Legge approvata dal Senato il 25 febbraio 2009.