Il 23 febbraio 2012 la Camera ha approvato, in terza e definitiva lettura, la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (c.d. Milleproroghe).

Non c’è, nel testo approvato, la proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 agosto 2012 del termine da prendere a riferimento per il possesso da parte del personale della scuola dei requisiti utili per il pensionamento secondo la previgente normativa.

Come era ampiamente prevedibile, sono mancati all’appello i circa 100 milioni di euro necessari per la copertura economica.

È stato confermato, invece, l’emendamento già introdotto dalla Camera in prima lettura, ed approvato dal Senato in seconda, che si propone di azzerare fino al 2017 la penalizzazione per chi chieda il collocamento in pensione avendo maturato i nuovi requisiti contributivi, ma non l’età.

Infatti, la nuova disposizione introdotta dal comma 2-quater aggiunto all’art.6 del DL “Milleproroghe” modifica l’articolo 24, comma 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Testualmente:

«Le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.».

Ricordiamo che a partire dal 1 gennaio 2012 i requisiti per la pensione anticipata sono i seguenti:

  • Uomini: 62 anni di età + 42 anni ed 1 mese di contributi nel 2012; 42 e 2 mesi nel 2013; 42 e 3 mesi dal 2014 al 2015; dal 2016 adeguamento alle speranze di vita
  • Donne: 62 anni di età + 41 anni ed 1 mese di contributi nel 2012; 41 e 2 mesi nel 2013; 41 e 3 mesi dal 2014 al 2015; dal 2016 adeguamento alle speranze di vita

Mentre le riduzioni percentuali previste per chi lasci il lavoro prima del compimento dei 62 anni di età sono:

  • 1% per ogni anno fino al massimo di due anni, o in proporzione per frazione di mesi, sull’importo della pensione maturata fino al 31 dicembre 2011 (metodo retributivo)
  • 2% per ogni anno aggiuntivo o in proporzione per frazione di mesi.

Con l’emendamento introdotto dal comma 2-quater queste riduzioni non operano più fino al 2017 a patto che il requisito contributivo sia raggiunto senza il conteggio degli anni universitari. Gli anni universitari riscattati rimangono comunque utili al fine del calcolo dell’importo pensionistico, ma non ai fini della maturazione del requisito.

Questo beneficio, per limitarci al personale della scuola, è più apparente che reale e, comunque, riguarda un numero limitato di dipendenti. Infatti, chi matura il requisito dei 42 anni di contribuzione (compresa l’università) nel 2012 o nel 2013 continuerà a mantenere il diritto ad usufruire della normativa precedente, visto che entro il 31 dicembre 2011 possedeva già i 40 anni di contribuzione. Successivamente a partire dal 1 gennaio 2014 e fino al 2017 la nuova normativa trova applicazione per i nati nel 1953 e anni successivi e che abbiano iniziato il lavoro a meno di 18 anni di età.