In data odierna è stato proposto alle OO.SS. rappresentative dell’Area V da parte del MIUR di sottoscrivere un Contratto integrativo nazionale in attuazione dell’art.9 del CCNL dell’Area V e la delegazione dell’ANP ha deciso responsabilmente di non sottoscriverlo sulla base di alcuni elementi di fondo che non potevano essere condivisi.

  1. É del tutto dubbio che un CCNI possa definire all’art.1 i criteri in base ai quali debbano essere assegnati i nuovi incarichi dirigenziali sulle istituzioni scolastiche dimensionate. La norma di riferimento può essere soltanto l’art. 19, commi 1 e 1-bis del D.Lgs. N. 165/01, dove è detto chiaramente che «1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 del codice civile.

    1-bis. L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.»

    L’Amministrazione nel caso in questione non può che essere quella di livello regionale dal momento che gli organici dei dirigenti sono regionali; è quindi tutto da dimostrare che i Direttori generali degli UU.SS.RR. debbano adeguarsi a criteri “contrattati centralmente” anziché applicare criteri propri, che dovranno essere resi pubblici e sui quali dovranno fornire l’informazione preventiva alle OO.SS. dell’Area V di livello regionale.

  2. Il secondo motivo che ha impedito all’ANP di sottoscrivere l’accordo riguarda il contenuto dell’art.3 del CCNI, che contiene la proposta dell’amministrazione di utilizzare i dirigenti, che a seguito del dimensionamento si verranno a trovare in situazione di esubero rispetto all’organico regionale, sugli istituti sottodimensionati affidando loro incarichi annuali. L’amministrazione in tal caso avrebbe dovuto garantire che ai dirigenti, ai quali sarà assegnato oltre al primo anche il secondo istituto sottodimensionato, fosse attribuito, in applicazione del CCNL 2010, il trattamento retributivo previsto in caso di reggenza. L’indisponibilità dell’amministrazione ad inserire nel CCNI ogni garanzia al riguardo ha indotto la delegazione ANP a ritenere di non poter sottoscrivere un accordo che costringerà i dirigenti, in particolar modo quelli della Campania, a gestire due scuole autonome, per quanto sottodimensionate, senza nessuna garanzia di veder compensato il doppio incarico. I dirigenti non possono diventare i capri espiatori dei mancati dimensionamenti degli ultimi dodici anni.

In conclusione, l’unica materia che, ad avviso dell’ANP, doveva essere oggetto del CCNI era quella retributiva e proprio su questo punto l’Amministrazione ha preteso che ogni eventuale decisione non fosse oggetto di accordo ma di successiva nota del MIUR.

Siamo dunque in presenza di una palese violazione di norma pattizia e ogni eventuale decisione unilaterale che vada ad incidere sul trattamento retributivo dei dirigenti non potrà che essere impugnata se lesiva di diritti soggettivi inviolabili.