È stata sottoscritta oggi l’ipotesi di contratto integrativo nazionale per i dirigenti dell’Area V per il quadriennio 2002-2005.
L’Anp ha manifestato al momento della firma la propria soddisfazione per la rapida conclusione della trattativa e, ancor più, per la qualità delle clausole contrattuali sottoscritte oggi che si accompagnano all’altrettanto positivo contratto sul conferimento e mutamento degli incarichi dirigenziali sottoscritto lo scorso 25 maggio 2006.
Siamo, infatti, in presenza di una completa ridefinizione e sistemazione delle norme contrattuali rispetto al precedente accordo integrativo del 2002.

Formazione ed aggiornamento
Il primo articolo del CIN definisce i criteri generali e le modalità di attuazione dei programmi di formazione ed aggiornamento rivolti ai dirigenti delle istituzioni scolastiche. Si tratta di una novità assoluta rispetto al precedente contratto che non interveniva in merito. I punti principali si possono così riassumere:

  • viene costituito un budget annuale ad hoc per i dirigenti dell’Area V;
  • almeno l’80% delle risorse deve essere assegnato agli USR;
  • le attività formative sono rivolte anche ai dirigenti collocati in particolari posizione di stato;
  • possono promuovere la formazione dei dirigenti le scuole (singolarmente o in rete), altri Enti, Università, Scuola superiore della P.A. o dell’Economia e delle Finanze, da associazioni professionali accreditate;
  • la formazione è aperta anche ai presidi incaricati;
  • viene favorita l’autoformazione;
  • è prevista la formazione dei dirigenti delle scuole che faranno parte dei nuclei di valutazione (in questo caso con risorse dell’Amministrazione);
  • viene riaffermata la funzione dell’Ente bilaterale di cui all’art.21 del CCNL;
  • la contrattazione integrativa regionale definirà l’impiego delle risorse con riferimento anche alle attività di autoaggiornamento individuali o di gruppi autogestiti.

Determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi
Anche in questa materia ci sono importanti novità:

  • vengono definiti i compensi per le reggenze in aggiunta alla metà dell’indennità di presidenza, stabilita dal CCNL e pari a circa 695 € lordi mensili; la retribuzione di risultato sarà integrata annualmente da un importo pari all’80% della quota variabile della retribuzione di posizione spettante alla scuola affidata in reggenza;
  • il compenso dei dirigenti che faranno parte dei nuclei di valutazione sarà definito con successiva contrattazione nazionale e, comunque, con risorse a carico dell’Amministrazione e non dei fondi regionali;
  • i compensi per gli incarichi assunti dai dirigenti a seguito di iniziative o progetti finanziati da Amministrazioni o Enti terzi saranno determinati, a seconda dell’ambito di riferimento, da successiva contrattazione integrativa nazionale o regionale;
  • i compensi per gli incarichi connessi agli EDA e alla Terza area degli istituti professionali finanziati con risorse surrogatorie statali saranno pari al 2% del finanziamento con un minimo di 500,00 ed un massimo di 2000,00 €. Si tratta di una novità assoluta rispetto ai precedenti contratti (sia CCNL che CIN); per quanto riguarda la Terza area, l’incipit del comma 5 dell’art. 2 (“Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente”, cfr. punto precedente) fa salvi, ovviamente, i maggiori compensi previsti per i dirigenti nell’ambito di accordi o convenzioni sottoscritti con le regioni che finanziano le iniziative.

Congedi non retribuiti per la formazione
Premesso che la questione interesserà un numero molto limitato di dirigenti, la contrattazione integrativa regionale stabilirà le procedure di accoglimento delle domande tenendo conto che non potranno essere soddisfatte in misura superiore al 10% rispetto ai dirigenti in servizio.
I criteri da rispettare sono i seguenti:

  • precedenza al dirigente che non ha mai usufruito di tali congedi;
  • coerenza del contenuto della formazione con il profilo professionale;
  • rotazione fra gli interessati.

Determinazione dei fondi di posizione e di risultato
Viene regolamentata la determinazione dell’ammontare dei Fondi Regionali e la loro utilizzazione finalizzata alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato; il testo contrattuale tiene conto, com’è naturale, delle novità introdotte dal CCNL e delle difficoltà incontrate nel passato quadriennio in molte regioni nella stipula dei contratti integrativi regionali.
Si stabilisce che i Fondi regionali, costituiti con il CIN del 2002, sono permanenti (il che significa che non devono essere rifinanziati annualmente), il loro ammontare rimane invariato fino a che non viene disposta una nuova determinazione, a seguito di una contrattazione nazionale o regionale.
Vengono stabilite le modalità per la determinazione dell’ammontare dei Fondi regionali; si parte dalle tabelle del CIN del 2002, a cui si aggiungono annualmente la RIA dei pensionati e gli stanziamenti disposti dal CCNL; non si opera più l’accantonamento dei 258,23 euro pro-capite per l’assicurazione e nel 2002 vengono recuperati gli importi accantonati nel 2001.

L’ammontare dei Fondi è determinato nelle tabelle allegate al CIN per ogni anno dal 2002 al 2006, (comma 6) ; i dirigenti dell’AFAM, prima inseriti nel Fondo del Lazio, sono considerati a parte. A livello regionale non si deve quindi effettuare alcun calcolo, modifica od integrazione, salvo quanto disposto relativamente ai residui dell’anno precedente, alla quota degli incarichi aggiuntivi e all’incremento della RIA a partire dal 2007.
A partire da tale anno, i Fondi regionali sono infatti incrementati annualmente della RIA dei pensionati con provvedimenti degli USR, emanati entro il 31 gennaio a seguito di contrattazione regionale; gli incrementi sono pari a:

  • alla quota di RIA non percepita dai dirigenti cessati nell’anno precedente; ad esempio, per il prossimo esercizio finanziario 2007, se un dirigente è cessato dal servizio nel marzo del 2006, confluiranno nel Fondo nove mensilità della sua RIA, più il rateo di tredicesima (semplificando i calcoli, si tratta dei 9/12), perché è questa la somma che lo Stato andrà a risparmiare nel corso del 2006 a seguito della cessazione del dirigente. Naturalmente, gran parte dei dirigenti cessano a settembre di ogni anno, per cui la quota di RIA che confluisce nel Fondo è pari in genere ai 4/12;
  • la quota di RIA dell’anno ancora precedente che non è confluita nel Fondo; in base a quanto detto nel punto precedente, in fase di determinazione del Fondo per l’esercizio finanziario 2006, sono confluiti nel Fondo i 4/12 della RIA dei cessati nel corso del 2005. I restanti 8/12 in prima battuta sono cioè rimasti fuori; questa quota residua confluisce nel Fondo nell’esercizio finanziario 2007.

A decorrere dal 23 settembre 2002, a seguito di contrattazione integrativa regionale, i Fondi sono inoltre incrementati, sempre per disposizione degli USR e a seguito della contrattazione regionale:

  • della quota (20% o 70%) non percepita dai dirigenti della regione per l’espletamento di incarichi aggiuntivi;
  • dei residui dell’anno precedente, così come certificati nel Registro delle Utilizzazioni.

Tenuto conto dell’insieme di queste disposizioni, è evidente che a partire dal 2007 e fino alla stipula del prossimo CCNL, l’ incremento dei Fondi è disposto annualmente a livello regionale, mentre finora era disposto con provvedimenti di livello nazionale.
L’ammontare dei Fondi regionali è destinato all’85% alla corresponsione della retribuzione di posizione e al 15% alla corresponsione del retribuzione di risultato; ogni incremento è suddiviso secondo le quote appena riportate. L’ammontare dei Fondi va integralmente utilizzato nell’anno di riferimento; eventuali residui, non preventivati, incrementano il fondo regionale dell’anno successivo.
La contrattazione integrativa regionale deve essere avviata entro il mese di febbraio di ogni anno, previo espletamento da parte dell’Amministrazione degli adempimenti di cui all’articolo precedente finalizzati alla definizione delle risorse disponibili; in tale sede, viene definito l’importo della retribuzione di posizione, quota fissa e quota variabile, sulla base di tredici mensilità, tenendo conto:

  • del numero dei dirigenti in servizio;
  • delle cessazioni in corso d’anno;
  • della eventuale conclusione di procedure di reclutamento.

Si tiene conto, dunque, del numero dei dirigenti in servizio (non del numero delle scuole) e delle variazioni in diminuzione o in aumento di tale numero in corso d’anno , a seguito delle cessazioni e delle assunzioni a tempo indeterminato, in modo che l’ammontare del Fondo sia interamente utilizzato nell’anno di riferimento, come sopra detto.L’importo della retribuzione di posizione rimane invariato nel tempo, fino alla successiva rideterminazione annuale dei Fondi.
In prima applicazione, per gli anni 2002, 2003 e 2004 vanno prioritariamente contabilizzati gli incrementi della quota fissa della posizione già liquidata a tutti i dirigenti in servizio; sarà quindi necessario, in caso non sia già stato fatto nei precedenti contratti regionali, distinguere tra quota fissa, stabilita dal CCNL, e quota variabile, stabilita dal CIR, ambedue però da “contabilizzare” nel Fondo regionale.
Anche la retribuzione di risultato va corrisposta mensilmente, per tredici mensilità, salvo che in sede di contrattazione regionale non si decida altrimenti.
Si stabiliscono, infine, alcune norme di salvaguardia:

  • ai dirigenti coinvolti in processi di ristrutturazione della rete scolastica, va comunque assicurata una retribuzione di posizione paria quella precedentemente in godimento, fino all’attribuzione di nuovo incarico e comunque per un triennio;
  • ai dirigenti con incarico nominale, a partire dal prossimo primo settembre, nel caso la sede assegnata per incarico nominale preveda una retribuzione di importo inferiore, va egualmente assicurata una retribuzione di posizione pari alla media attualmente in godimento, fino all’attribuzione di nuovo incarico e comunque per un triennio;
  • ai dirigenti con incarico nominale, nel caso di rientro su una sede che comporti una retribuzione di importo inferiore, va mantenuto l’importo in godimento, fino all’attribuzione di nuovo incarico e comunque per un triennio;
  • ai dirigenti la cui scuola venga collocata in una fascia inferiore, va mantenuta la retribuzione di posizione in godimento per tutta la durata dell’incarico dirigenziale.

All’ipotesi di accordo sono allegate tre dichiarazioni a verbale:

  • dichiarazione congiunta sul calcolo della pensione: l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie hanno concordato di verificare le procedure informnatiche per il calcolo della base pensionabile dei dirigenti;
  • dichiarazione delle OO.SS. sul reperimento delle risorse per i compensi di alcuni incarichi aggiuntivi obbligatori tuttora non retribuiti (esami di licenza media o la funzione di commissario governativo);
  • dichiarazione delle OO.SS. sui criteri di assegnazione delle reggenze.