Pubblichiamo il testo completo della sentenza della Corte di Appello – sezione lavoro – di Bologna depositata il 16.05.2014. Il Dispositivo della sentenza con il commento era uscito su queste pagine lo scorso 27 marzo 2014

Le motivazioni adottate dalla Corte per respingere i ricorsi di FLC CGIL e CISL SCUOLA sono analoghe a quelle adottate dalla Corte di Appello di Napoli.

Citiamo un passe che ci pare significativo:

«Ritiene questa Corte, allineandosi sul punto all’interpretazione già resa in analogo contenzioso dalla Corte d’appello di Napoli (sent. n. 5163I3 26.7.2013), che le suddette materie di cui alle lettere h), i) ed m) non riguardano la regolamentazione degli obblighi o dei diritti che incidono in via diretta sul rapporto di lavoro ma la definizione di regole riguardanti l’organizzazione degli uffici o la gestione di attività particolari, quali quella retribuita con il fondo d’istituto, e che anche la lettera m) non attiene alla determinazione della durata dell’orario settimanale, demandata alla contrattazione collettiva, ma alla sola articolazione dell’orario in relazione alle esigenze organizzative.La lettera dei summenzionati recenti interventi normativi è chiaramente diretta al restringimento dell’area della contrattazione collettiva, nel pubblico impiego in generale e nel settore della scuola in particolare, da ciò enucleandosi la ratio legisnel senso di un netto rafforzamento delle prerogative dirigenziali , che costituisce criterio direttivo per l’interprete nell’esame delle specifiche fattispecie: in tale esplicitato quadro si porrebbe in insanabile contrasto con l’attribuzione alla contrattazione (nazionale e/o integrativa) proprio dell’attività di determinazione dei criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale agli uffici ed alle attività di cui alle lettere h), i) ed m) in cui maggiormente si realizza il ruolo organizzativo del dirigente.»

Questa è l’interpretazione che si va consolidando e su questa interpretazione convergono tutte le Corti di appello che finora si sono espresse.

Come dicevamo nel commentarne il dispositivo “La sentenza della Corte di Appello di Bologna costituisce una fondamentale conferma dell’assunto legislativo e un forte sostegno ai dirigenti scolastici […]
 sottoposti a pressioni e ad interferenze che appaiono, alla luce della giurisprudenza stratificatasi in questi anni e confermata oggi dalla sentenza di Bologna,

 indebite ed illegittime“.