Decreto Ministeriale 29 novembre 2013 n. 986

Definizione delle procedure di applicazione dell’articolo 20 del Decreto legge 104/2013 convertito in legge 128/2013

VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n.128 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, in particolare l’articolo 20 “Corsi di laurea ad accesso programmato”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 12 giugno 2013 n. 449 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 2 luglio 2013 n. 592 recante la Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a.2013/2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 luglio 2013, n. 602, recante la definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2013/2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 luglio 2013, n. 603 recante la definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto a.a. 2013/2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 luglio 2013, n. 649 recante la definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria a.a. 2013/2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 23 luglio 2013, n. 652 recante la definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2013/2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 15 luglio 2013, n. 614 recante la definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2013/2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 23 luglio 2013, n. 615 recante le modalità e i contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria per l’anno accademico 2013/2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 agosto 2013, n. 705 recante la ridefinizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a. 2013/2014;
CONSIDERATO che ai fini della nuova graduatoria formulata ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128 devono essere considerati esclusivamente coloro che si collocano entro il numero massimo di posti disponibili come risultante, per le Università interessate, dai relativi decreti di programmazione.
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di assicurare la migliore fruibilità delle attività didattiche nell’interesse precipuo sia dei candidati che sono ammessi in sovrannumero ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, che di quelli che dovranno riorientarsi su percorsi formativi alternativi.

 

 

DECRETA

Articolo 1
(Apertura della procedura di rilevazione dei dati relativi al voto di maturità)

1. Al fine di includere il punteggio relativo alla valorizzazione del percorso scolastico ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 del DM n. 449/2013, viene definita una nuova graduatoria per i corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 del DM n. 449/2013.

2. La procedura per l’inserimento dei dati relativi al voto di maturità, preliminare alla definizione della graduatoria,  è attiva sul portale Universitaly (www.universitaly.it) dal 29 novembre 2013 alle ore 15.00 (GMT+1) del 9 dicembre 2013. Decorso tale termine non sarà consentito alcun inserimento, rettifica o integrazione di dati.

3. La procedura di cui al comma 2 è riservata esclusivamente a coloro che hanno ottenuto un punteggio pari ad almeno 20 punti al test di ammissione e che non hanno inserito correttamente i dati  secondo i termini e le modalità previsti dal DM n. 449/2013.

4. In caso di dichiarazioni mendaci, il candidato è escluso dalla graduatoria o, se già immatricolato, decade dall’iscrizione ai sensi dell’articolo 75 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 2
(Funzionamento delle graduatorie)

1. Il giorno 18 dicembre 2013 viene pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it nell’area riservata ai candidati, la graduatoria di cui all’articolo 1, comma 1.

2. Resta altresì in vigore la graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013 che verrà chiusa quando saranno stati utilizzati tutti i posti disponibili definiti dai rispettivi decreti di programmazione citati in premessa secondo le regole di scorrimento definite dall’allegato 2 del DM n. 449/2013.

3. I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013 sono ammissibili in sovrannumero in una sola sede secondo la posizione in graduatoria e l’ordine delle scelte espresse, tenendo conto del numero di posti attribuiti a ciascun corso e sede nell’ambito dei rispettivi decreti di programmazione, con riferimento alle sole università interessate alla prova unica nazionale e al netto della riserva di posti di cui all’articolo 8 del DM n. 449/2013. Sono pertanto presi in considerazione coloro che rientrano nei 10.302 posti per la graduatoria di Medicina e Odontoiatria (9.373 posti per Medicina e 929 per Odontoiatria), 830 per la graduatoria di Veterinaria e 8.787 per la graduatoria dei corsi finalizzati alla formazione di Architetto. Non sono ammessi scorrimenti di graduatoria.

4. Possono immatricolarsi in sovrannumero nell’a.a. 2013/14 o nell’a.a. 2014/15 nella sede in cui si collocano secondo la graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013 i candidati in posizione utile di cui al comma 3 che:

  • a) non si sono collocati in posizione utile nella graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013;
  • b) si sono collocati in posizione utile nella graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013 ma su una scelta meno favorevole tra le preferenze espresse e che alla data del 13 dicembre 2013 non risultano ancora immatricolati ai sensi del DM n. 449/2013 sul corso a cui si riferisce la graduatoria.

5. I candidati in posizione utile di cui al comma 3 che alla data del 13 dicembre 2013 risultano già immatricolati in base alla graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013, possono chiedere il trasferimento nell’a.a. 2014/15, nella sede in cui sono collocati secondo la graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013.

6. L’immatricolazione o il trasferimento ai sensi dei commi 4 e 5 sono consentiti esclusivamente a coloro che nella graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013 si collocano in una posizione migliore rispetto a quella della graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013 in relazione all’ordine di preferenza espresso dal candidato stesso al momento dell’iscrizione al test.

7. Coloro che sono in posizione utile in entrambe le graduatorie e si immatricolano nell’a.a. 2013/14 sulla base della graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013 decadono contestualmente dalla graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013 consentendone il relativo scorrimento.

Articolo 3
(Tempistica delle immatricolazioni)

1. Le Università fissano autonomamente, a partire dal 19 dicembre 2013, la data per l’avvio delle  immatricolazioni dei candidati ammessi in sovrannumero per l’a.a. 2013/14 ai sensi della graduatoria del 18 dicembre 2013, tenendo conto che in ogni caso il termine ultimo per le immatricolazioni è fissato inderogabilmente a livello nazionale al 31 gennaio 2014.

2. I candidati di cui all’articolo 2 comma 4 che, alla data del 31 gennaio 2014, non risultano immatricolati sul corso a cui si riferisce la graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013 potranno iscriversi in sovrannumero solo nell’a.a. 2014/15.

3. Le Università comunicano al CINECA mediante il proprio sito riservato i nominativi degli studenti immatricolati in sovrannumero unitamente ai nominativi degli immatricolati della graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013.

 

Articolo 4
(Corsi di laurea delle professioni sanitarie e scienze della formazione primaria)

1. Le Università sedi di corsi di laurea delle Professioni Sanitarie  di cui all’articolo 7 del DM n. 449/2013 e di Scienze della Formazione primaria di cui ai DD.MM n. 614/2013 e n. 615/2013 definiscono nuove graduatorie includendo il punteggio relativo alla valorizzazione del percorso scolastico, secondo le modalità originariamente previste dai relativi bandi.

2. Sono ammessi in sovrannumero nell’a.a. 2013/2014 o nell’a.a. 2014/2015 i partecipanti al test di ammissione per l’a.a. 2013/14 che, in base alla definizione delle graduatorie, ai sensi del comma 1, si sarebbero collocati, senza scorrimenti di graduatoria, in posizione utile entro il numero massimo di posti disponibili stabiliti dai relativi decreti di programmazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2, le Università determinano autonomamente le procedure per le immatricolazioni in sovrannumero che, relativamente all’a.a. 2013/14, devono in ogni caso concludersi entro il 31 gennaio 2014.

 
Roma, 29 novembre 2013

IL MINISTRO
f.to Maria Chiara Carrozza