A seguito delle nostre pressanti sollecitazioni di chiarimento relative al pensionamento dei dirigenti delle scuole, in merito al quale avevamo anche chiesto, insieme alle altre oo.ss. dell’Area V, un incontro urgente, la direzione del personale del MIUR ha diramato la nota 1445 del 18 febbraio 2011. Finalmente si chiarisce che i dirigenti delle istituzioni scolastiche mantengono integralmente i diritti stabiliti dall’art.59, comma 9, della legge 449/97. In sostanza, la richiesta di pensionamento formulata entro il 28 febbraio 2011 è valida a patto che i previsti requisiti di anzianità o di vecchiaia vengano maturati entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e non entro il 31 agosto, come erroneamente previsto dalla CM 100/2010.

La procedura descritta riguarda la modalità ordinaria di pensionamento per tutto il personale della scuola (dirigenti compresi).

Diverso è il quadro relativo al recesso unilaterale del dirigente previsto dall’articolo 32 del CCNL/2006 e non finalizzato necessariamente al pensionamento. In tal caso, occorre rispettare i termini di preavviso determinati in base all’anzianità di servizio dirigenziale (comma 1), ridotti ad 1/4 in caso di recesso del dirigente (comma 2). I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese (comma 3).

Restano ferme in ogni caso le finestre, compresa quella a scorrimento, previste dagli ultimi interventi legislativi. Infine, nell’ipotesi di recesso del dirigente, i requisiti maturati entro il 31.12.2010 danno luogo a pensione secondo la normativa previgente per quanto riguarda le finestre (semestrali o quadrimestrali).

Se, invece, i requisiti vengono maturati a partire dal 1.1.2011 si applica il DL 78/2010, converito dalla L.122/2010 (finestra a scorrimento in caso di recesso).

Infine, si ribadisce che la nota 1445 contiene una novità importante. Qualora i dirigenti intendano seguire la normale procedura prevista dal MIUR e dal CCNL (domanda presentata entro il 28 febbraio), la maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento dà diritto al pensionamento al primo settembre dello stesso anno.

In allegato pubbichiamo il testo della nota 1445