Questa mattina si è tenuta presso il MIUR una riunione, convocata d’urgenza, per una informativa sulle procedure di pensionamento del personale della scuola.

In apertura il Direttore Generale del personale, Dr. Luciano Chiappetta, ha informato le OO.SS. presenti che:

  • la C.M. n. 10/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 22 dicembre 2008 con alcune modifiche in accoglimento dei rilievi dalla stessa Corte sollevati;
  • nel corso della mattinata sarebbero stati pubblicati sia il DM che la relativa CM sulla cessazione dal servizio e le conseguenti istruzioni operative;
  • è in fase di definizione una Direttiva, in attuazione dell’art. 72, commi 7 e 11 della Legge n. 133/08, sulla quale il Direttore ha richiesto alle OO.SS. eventuali osservazioni.

In merito alle problematiche contenute nei provvedimenti adottati ed in fieri, l’ANP ha espresso perplessità ed obiezioni, che saranno oggetto di una specifica comunicazione ai responsabili del MIUR e che sinteticamente di seguito si riassumono:

  1. le modifiche apportate alla CM n. 10 del Dipartimento della funzione pubblica sono da considerare peggiorative rispetto alla ratio del testo originale della circolare e dello stesso articolo 72 della legge 133/08, in quanto consentono alle amministrazioni di derogare al vincolo contrattuale della durata dell’incarico dirigenziale;
  2. il D.M. n.2 del 9 gennaio 2009 fissa, per la presentazione delle domande di collocamento a riposo, la data del 26 gennaio 2009, che è da considerarsi, per quanto riguarda i dirigenti, del tutto prematura e che, comunque, resta inalterata in quanto continua ad essere in vigore la previsione contrattuale dell’art.32 del CCNL dell’Area V, che l’ha determinata al 31 maggio di ciascun anno.
    Va comunque sottolineato che la C.M. n.3 del 9 gennaio 2009 di accompagnamento del D.M. n.3 fa riferimento soltanto ai commi 2 e 3 dell’art.509 del D.Lgs n. 297/94, con ciò ignorando il comma 5 del medesimo articolo, che riconosce al dirigente che ha compiuto il 65 anno d’età la facoltà di avanzare richiesta di permanenza in servizio per il successivo biennio, laddove, invece, un atto amministrativo, nella gerarchia delle fonti, è sottordinato ad una norma di legge;
  3. in merito alla Bozza di Direttiva, presentata per la prima volta in sede di riunione, l’ANP avanzerà specifiche e argomentate proposte di modifica, in quanto contesta l’automatismo dei 65 anni d’età ai fini del pensionamento e l’introduzione di una valutazione negativa ai fini di una eventuale risoluzione del rapporto di lavoro antecedente al 65 anno di età, che darebbe al Direttore dell’USR uno strapotere in assenza di un sistema di valutazione dei dirigenti;
  4. gli interventi dell’amministrazione rischiano di provocare una potenziale conflittualità intergenerazionale tra dirigenti in servizio e aspiranti dirigenti, mettendo in contrasto tra loro i diritti dei primi e le aspettative dei secondi, in un contesto che contiene, invece, ad avviso dell’ANP, la ragionevole certezza che i dati di realtà consentano l’armonico soddisfacimento dei legittimi interessi di tutti.

L’ANP si farà, pertanto, interprete di queste posizioni in sede amministrativa e politica, affinché si pervenga ad un ripensamento del provvedimento in corso di elaborazione, proprio al fine di disinnescare ogni potenziale occasione di contenzioso e di conflitto e di favorire un’equilibrata definizione delle questioni aperte.