Molti siti internet, che si occupano di scuola, ed alcuni giornali hanno variamente commentato la recente circolare 19 febbraio 2015, n.2, del Ministro Madia che fornisce indicazioni circa l’interpretazione e l’applicazione dell’art.1 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n,114.
La vulgata fatta propria dalle varie testate ha indotto molti a credere che le amministrazioni dello Stato, scuole comprese, debbano collocare in pensione, previo preavviso (
entro il 28 febbraio 2015 
per il personale della scuola), tutti i dipendenti che abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione anticipata (età di 62 anni ed anzianità contributiva di 41 e 6 mesi per le donne, 42 e 6 mesi per gli uomini).
Ma non è così.
Ecco il commento di Giuliano Coan [consulente ANP in diritto previdenziale] a proposito delle nuove norme introdotte dalla 
legge 114 di conversione del Dl 90/2014 in vigore dal 19 agosto 2014
 che conferma, tra le altre cose, l’abrogazione del trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta per il pensionamento anticipato:
«
Con il venir meno dell’art.16 del Dlgs 503/1992, le amministrazioni dovranno risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente che ha raggiunto i 65 anni e ha acquisito il diritto a pensione entro il 31.12.2011. La prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai nuovi limiti anagrafici (66 anni e 3 mesi) è ammessa solo per far sì che l’interessato acquisisca la pensione qualora a 65 anni non risulti perfezionato alcun diritto.
Le amministrazioni
 
 possono
 
 altresì, risolvere il rapporto di lavoro con i dipendenti che hanno raggiunto i requisiti per la pensione anticipata:41 anni e sei mesi di contributi per le donne e 42 anni e sei mesi per gli uomini. In ogni caso il recesso non potrà avvenire prima dei 62 anni del dipendente
 per evitare riduzioni rispetto all’assegno per quanti accedono al pensionamento prima di questa soglia. [NdR: le penalizzazioni sono state cancellate dall’ultima legge di assestamento di bilancio n.190/2014]»
Il paragrafo 3.1, quarto capoverso, della Circolare Madia richiama espressamente il comma 4, art.1, del citato D.L. 90/2014 quando dice: «
Pertanto, a decorrere dall’anno 2014, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
può
trovare applicazione nei confronti dei lavoratori che maturano 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e compiono 62 anni di età e delle lavoratrici che maturano 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e compiono 62 anni di età.
»
Quindi, le amministrazioni dello Stato
possono e non 
debbono collocare in pensione chiunque abbia conseguito il diritto anche a pensione anticipata qualora sussistano presupposti validi ed oggettivi come, per esempio, la presenza di soprannumero o la chiusura di determinati servizi.
Ovviamente la Circolare n.2 ricorda che per i lavoratori collocati unilateralmente in pensione non ci devono essere penalizzazioni e neppure periodi scoperti da pensione e retribuzione.
Invece, le amministrazioni che collocassero in pensione anticipata propri dipendenti senza giustificato motivo (cfr
art.33 D.Lgs. 165/2001) potranno essere chiamate a rispondere dei danni causati ai pensionati d’ufficio anticipatamente rispetto ai limiti della pensione di vecchiaia.