Si è tenuto stamattina al MIUR l’incontro previsto per l’informativa sulla Ripartizione del fondo per la valorizzazione del merito dei docenti e sul funzionamento dei Comitati di valutazione. Dopo una breve introduzione del Capo Dipartimento De Pasquale, è intervenuto sul primo punto il Direttore Greco anticipando i contenuti del Decreto Ministeriale, previsto dalla Legge 107/15, di prossima emanazione. La ripartizione dell’80 % dell’importo totale previsto dalla legge (pari a 200 milioni di euro) sarà effettuata sulla base della consistenza numerica del personale docente di ruolo in servizio presso le singole istituzioni scolastiche, il restante 20% sarà ripartito tenendo conto di indicatori relativi a alunni disabili, alunni con cittadinanza non italiana, complessità del territorio, numero medio di alunni per classe. Ciascuna scuola riceverà in media la cifra di 23.507 euro lordo Stato, corrispondente ad un importo medio calcolato sul singolo docente di 276 euro. Il range della distribuzione degli importi varia da un minimo di 2000 euro ad un massimo di 72.500, con frequenze più significative nell’intervallo tra 10.000 e 45.000.

Di assoluto interesse il punto trattato successivamente, relativo alla composizione e al funzionamento dei Comitati di Valutazione. Il Direttore Palumbo ha anticipato i contenuti di una Nota che sarà emanata a breve, risultato di un approfondimento dell’Ufficio legislativo del MIUR ed ha comunicato i seguenti approfondimenti interpretativi:

  • Regolarità della costituzione: Il Comitato di Valutazione è validamente costituito anche se qualche componente non ha espressa la propria rappresentanza (cfr. T.U., art. 11 come modificato dalla Legge 107 art. 1 c. 129 e T.U., art. 37 c.1).
  • Natura dell’organo e regolarità delle sedute: il Comitato di Valutazione non è un Organo Collegiale “perfetto”, risultano pertanto valide le sedute alle quali sia presente la metà più uno dei componenti in carica; a supporto di tale affermazione va considerato che la legge nel riscrivere l’art. 11 del Testo Unico non prevede membri supplenti, mentre per gli organi collegiali perfetti sono previsti. La giurisprudenza in materia è ormai consolidata.
  • Validità delle deliberazioni: le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (T.U., art. 37 c. 3).
  • Natura del “bonus”: il bonus costituisce retribuzione di natura accessoria, ma non è oggetto di contrattazione. L’art. 40 c. 1 D. Lgs. 165/2001 pone esplicito divieto alla contrattazione delle materie afferenti alle prerogative dirigenziali, tra le quali ricade la corresponsione dei premi incentivanti (art. 17 D.Lgs 165/2001). A tale norma imperativa non è possibile derogare per via contrattuale, secondo quanto stabilito dalla stessa L. 107 art. 1 c. 196.

Sentite tali comunicazioni le delegazioni CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA hanno abbandonato la seduta, lasciando sola la delegazione ANP che ha espresso piena condivisione delle posizioni dell’Amministrazione e dell’interpretazione della norma fornita dalla delegazione di parte pubblica.

Risulta totalmente confermata l’interpretazione ANP della norma della Legge 107/15 riguardante le modalità di gestione da parte delle scuola del fondo per la valorizzazione del merito dei docenti, che abbiamo ribadito in ogni sede anche attraverso i numerosi seminari ancora in corso su tutto il territorio nazionale