Nell’incontro che si è tenuto l’11 luglio presso il MPI sono stati affrontati i temi relativi all’attuazione della Legge 296/06 (Legge finanziaria 2007), art. 1, comma 632, “Conferimento dell’autonomia ai centri provinciali per l’istruzione degli adulti” (cfr. in calce), anche con la presentazione di uno schema di decreto attuativo. Il Direttore generale Dott.ssa Nardiello, per conto dell’amministrazione, ha illustrato il testo della disposizione, dopo la presentazione, da parte di EDS, di uno studio approfondito sugli scenari previsionali di attivazione dei nuovi Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). Si tratta di una consistente revisione ordinamentale che coinvolge gli attuali CPT (compresi i corsi brevi e modulari), i corsi serali del II ciclo,le scuole carcerarie del II ciclo, i corsi per cittadini stranieri per l’integrazione linguistica e sociale.

Lo studio di EDS ha elaborato quattro scenari che hanno consentito di individuare la possibile migliore soluzione sia in fase transitoria che a regime. Tale soluzione prevede l’istituzione di circa 200 centri con un aumento, a regime, in termini di organico dei dirigenti e del personale.

Lo schema di decreto prevede un’attuazione graduale, in linea con le altre disposizioni in via di emanazione che riguardano: l’elevamento dell’obbligo di istruzione, il riordino dell’istruzione tecnica e professionale e dell’intero II Ciclo, le nuove Indicazioni nazionali. Tutti questi provvedimenti inizieranno il loro percorsi dal settembre 2007, ma vedranno la loro effettiva attuazione dall’anno scolastico 2009-2010.

Sul testo presentato durante l’incontro è stato espresso dalla nostra associazione, un giudizio positivo soprattutto per:

  • il suo inserimento in uno scenario complessivo di innovazioni che delineano una revisione organica del servizio di istruzione che tiene conto dei nuovi bisogni formativi, anche in linea con le indicazioni della commissione europea;

  • l’attenzione alla funzionalità ed alla flessibilità del servizio rivolto ad un’utenza con esigenze particolari e diversificate (per questa ragione è particolarmente apprezzabile l’assegnazione ai Centri di un organico funzionale che risponde meglio alla struttura stessa del servizio);

  • la gradualità nell’attuazione, che consente un passaggio “morbido” dall’attuale situazione ordinamentale alla nuova: è opportuno che il passaggio di competenze abbia un impatto non traumatico sull’attuale condizione delle scuole in termini di numero di autonomie funzionanti e di assetto territoriale; tra l’altro la competenza delle Regioni e degli EELL in materia di educazione degli adulti e di definizione della rete scolastica, pone problemi di confronto e di accordi al tavolo della Conferenza Unificata Stato – Regioni. Il conferimento dell’autonomia, come prevista dal DPR 275/99 presuppone anche l’attuazione di una serie di misure che vanno dall’individuazione delle sedi, alla costituzione dei nuovi organici, alla delineazione delle regole di gestione dei Centri, regole che richiedono tempo.

La disciplina transitoria, fino alla istituzionalizzazione dei Centri, prevede l’inizio di un percorso graduale che riguarderà “il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall’ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria nonché per l’acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione”, l’attuazione dell’obbligo di istruzione e l’apprendimento della lingua italiana da parte degli immigrati. Su queste finalità sarà costruito l’organico funzionale la “cui composizione è rimessa alla valutazione del dirigente del Centro sulla base delle necessità derivanti dall’utenza presente”.

Per queste ragioni non verranno coinvolti nella fase transitoria i corsi serali funzionanti attualmente presso gli istituti tecnici e professionali, anche perché tale settore dell’istruzione secondaria è oggetto di revisione e di riordino.

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Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 632

Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall’Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati «Centri provinciali per l’istruzione degli adulti». Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.