Viene dall’USR del Veneto (si veda in allegato) una prima importante presa di posizione istituzionale circa le materie oggetto della contrattazione integrativa di istituto, in piena sintonia con quanto da noi indicato nel corso delle sessioni di formazione sulle novità introdotte dal D.Lgs. n. 150.

Contemporaneamente, cominciano anche a pervenire notizie circa rilievi mossi da revisori dei conti – nell’ambito dei controlli da loro esercitati a norma dell’art. 40 bis del D.Lgs. n. 165 – nei confronti di ipotesi di accordo già sottoscritte ma non adeguate alla “normativa vigente”.

Le argomentazioni esposte, in un caso come nell’altro, sono relative alla corretta individuazione delle materie oggetto di contrattazione integrativa che non possono essere più tutte quelle dell’elenco riportato nell’art. 6 del CCNL scuola vigente (come sostenuto dalle organizzazioni sindacali firmatarie di quel contratto) bensì solo quelle che non riguardano “le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure iniernti i rapporti di lavoro” (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009). In sintesi, afferma la nota dell’USR, vanno espunte dal novero della contrattazione collettiva integrativa di istituto le materie di cui alle lettere h, i ed m dell’articolo 6 del CCNL (si veda la scheda allegata), che sono ora – “in via esclusiva” – di competenza del dirigente.

La nota dell’USR Veneto, diffusa in risposta a numerosi quesiti sollevati conseguentemente alle diffide di parte sindacale, prende in esame le diverse ipotesi relative allo stato della contrattazione integrativa nelle scuole, fornendo indicazioni in merito. La nota si segnala, inoltre, per il giudizio esplicito dell’Ufficio circa l’insussistenza di comportamenti antisindacali da parte dei dirigenti scolastici nell’applicazione delle disposizioni obbligatorie del D.Lgs. n. 150/2009.