Ieri, 19 dicembre 2006, è stata definitivamente approvata la legge di riforma degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione superiore (d.d.l. 1961 A.C.).

Le nuove disposizioni si applicheranno già a partire dagli esami previsti alla fine dell’anno scolastico in corso (2006-2007).

Sull’argomento l’Anp è stata audita dalla VII Commissione del Senato il 4 ottobre 2005 e, da ultimo, dalla VII Commissione della Camera lo scorso 6 dicembre 2006.

Di quest’ultima audizione pubblichiamo in calce il documento completo delle osservazioni dell’ANP e di seguito la sintesi dello stesso.

Ricordiamo, altresì, che sulla riforma degli esami di Stato è comparso un ampio articolo nel n.7-8-9, 2006, di Autonomia e Dirigenza.

____________

OSSERVAZIONI DELL’ANP SUL TESTO DEL
DISEGNO DI LEGGE CAMERA 1961
PROPOSTE SINTETICHE

Criteri ispiratori
Sono sostanzialmente due:

  • il modello di esame deve riflettere il nuovo modello di Stato, ispirato a principi di sussidiarietà; conseguentemente, una visione del suo ruolo nell’istruzione conforme ai principi costituzionali dell’autonomia funzionale delle scuole. Non può quindi incorporare alcun monopolio nella formulazione delle prove e negli altri passaggi rilevanti;
  • l’esame deve invece mantenere un carattere nazionale per quanto riguarda la certificazione di competenze – di natura professionale o culturale – che sono rilevanti per l’ulteriore prosecuzione degli studi o per l’avviamento al lavoro.

Tutti i sistemi scolastici europei si preoccupano di rendere trasparenti e visibili tali competenze anche al di là del proprio ambito nazionale. Anche il nostro sistema si deve adeguare.

Composizione della commissione

Tutta esterna e non scelta in sede locale, se possibile.

In alternativa, tutta interna, con prove scritte parzialmente demandate a correzione esterna.

La soluzione prospettata nel disegno di legge (commissione mista al 50%) è stata già sperimentata con esiti non positivi in anni recenti. L’Anp non è favorevole alla sua riproposizione.

Prova scritta di Italiano

Formulata in sede locale e corretta dalla Commissione.

Punteggio attribuito fino a 15.

Seconda prova scritta (di indirizzo)

Formulata in sede nazionale (si preferisce l’INVALSI, come agenzia indipendente)

Svolta subito dopo il termine delle lezioni e almeno venti giorni prima che si apra la sessione di esame

Corretta in forma anonima ed in sede remota (regionale?) da docenti che non conoscono la scuola o lo studente da cui proviene la prova

Restituita alla scuola entro tempi certi e compatibili con la sua incorporazione nell’esito complessivo

Punteggio attribuito fino a 20

Terza prova scritta multidisciplinare semistrutturata
Formulata in sede nazionale (si preferisce l’INVALSI per le competenze docimologiche necessarie)
Composta di più parti:

  • la prima su competenze descritte nel profilo professionale in uscita atteso per lo studente, con riferimento ai linguaggi (matematica, scienze, lingua straniera)
  • la seconda su due ambiti disciplinari indicati dal candidato, con valore orientativo ai fini delle scelte future

Strutturata sul modello OCSE-PISA (indagine sulle competenze di utilizzo delle conoscenze e non sulle conoscenze in sé)
Svolta subito dopo il termine delle lezioni (come già suggerito per la seconda) e corretta in sede remota;
oppure a correzione automatica o fortemente vincolata, tramite griglie diffuse dall’INVALSI dopo il suo svolgimento
Punteggio attribuito fino a 30 punti
Carattere vincolante – o fortemente orientante – ai fini della prosecuzione degli studi

Il colloquio

Deve mutare vocazione. Si propongono due finalità, non alternative fra loro:

  • prova di appello per le prove scritte sfavorevoli (senza punteggio autonomo, solo con possibilità di integrare quello riportato);
  • prova di verifica della quota locale del curricolo, espressione dell’autonomia della scuola.

Punteggio attribuito (solo alla parte relativa alla quota locale): fino a 15 punti

Credito scolastico

Mantenere il punteggio (20 punti) ed i criteri di attribuzione attuali

Certificazione finale (proposta originale)

Deve riportare, oltre al voto complessivo, tutti i punteggi analitici (anche quelli interni alla terza prova per i vari ambiti indagati)

Roma, 6 dicembre 2006