Ribadiamo quanto già comunicato con la notizia già pubblicata sul nostro sito il 21 gennaio scorso (per rivederla cliccare qui), in merito all’assicurazione sui rischi di responsabilità civile e patrimoniale dei dirigenti – soci dell’Anp – che si trovano a ricoprire la funzione di RUP.

Per
quanto attiene ai processi di ristrutturazione edilizia o
altro genere di appalti che prevedono l’assunzione da parte del
dirigente del ruolo di RUP (responsabile unico del procedimento), occorre tenere presente che le polizze
stipulate dall’Anp hanno sempre coperto tutte le funzioni svolte
dai dirigenti nell’ambito del loro ruolo istituzionale e, quindi, anche quella
sopra richiamata. Tuttavia, esclusivamente a titolo di migliore specificazione
esemplificativa, nel nuovo contratto di assicurazione stipulato a partire dal 1 gennaio 2013 è stato incluso un
esplicito richiamo alla copertura dei rischi derivanti dalla funzione di RUP, che di seguito si trascrive: “L’assicurazione s’intende inoltre operante per la
funzione di Responsabile Unico del Procedimento ricoperta dall’Assicurato ai
sensi della Legge n. 241 e del D.Lgs.n. 163/2006”.