Così come il TAR Lazio, anche il TAR Calabria ha respinto tutti i ricorsi circa presunte incompatibilità di alcuni componenti delle Commissioni giudicatrici. Le motivazioni sono analoghe a quelle adottate dal Consiglio di Stato quando ha riconosciuto che la “incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tal cointeressenza” (Consiglio di Stato, sezione III, 20 settembre 2012, n. 5023).
In particolare, i ricorrenti al TAR Calabria avevano segnalato una presunta incompatibilità tra il Presidente della Commissione in quanto lo stesso aveva svolto funzioni di responsabile scientifico «in un corso di formazione per dirigenti scolastici espressamente esteso alla partecipazione dei docenti incaricati di funzioni vicarie». «Lo stesso presidente è stato, poi incaricato dall’U.S.R. per la Calabria come unico relatore anche di alcuni seminari di formazione per dirigenti scolastici in servizio nelle cinque province calabresi, da svolgersi nell’anno 2012, e nei quali risultano nominati referenti due docenti in servizio presso l’U.S.R. […] candidate al concorso de quo e incluse nell’elenco degli ammessi alla prova orale dello stesso».
Il TAR Calabria ha respinto completamente i ricorsi con la seguente motivazione: «Le situazioni di presunta incompatibilità prospettate […] non rientrano  in nessuna delle cause d’astensione previste dall’art. 51 c.p.c., né in quelle ulteriori ipotesi che sono state delineate dalla giurisprudenza al fine di meglio adattare la norma processualcivilistica allo specifico segmento concorsuale.
Del resto, in svariate situazioni afferenti alla materia concorsuale e non riferibili alle ipotesi specificatamente disciplinate dalla richiamata norma processuale, l’elaborazione giurisprudenziale è coralmente orientata nel senso dell’insussistenza di un  dovere di astensione da parte del  componente della commissione giudicatrice (Cons. Stato, sez. V 16 agosto 2011 n.4782; Cons. Stato, sez VI, 18 agosto 2010 n.5885; Cons. Stato sez VI 13 luglio 2011 n.2996; Cons. Stato sez. V 17 febbraio 2010 n.927; Cons. Stato, sez. VI 26 gennaio 2009 n.354).
In particolare il Consiglio di Stato ha escluso l’incompatibilità tra presidente della commissione e candidato, ritenendo ad esempio che non comporti l’obbligo di astensione di un componente la commissione giudicatrice di concorso, la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere (C.S. Sez. V, 16 agosto 2011 n. 4782), o nel caso in cui il presidente abbia diretto il dottorato di ricerca espletato dal candidato poi risultato vincitore (C.S., Sez. VI, 24 maggio 2006 n. 3087); la collaborazione tra commissario e candidato comporta l’obbligo di astensione, in applicazione dell’art. 51 c.p.c., soltanto se essa implichi comunanza di interessi economici o di vita d’intensità tale da far ingenerare il sospetto che il giudizio sul candidato sortisca da conoscenza personale con il commissario e non da risultanze oggettive della procedura (Cons. Stato sez. VI 8 maggio 2011 n.2589)».
 
Finalmente la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici in Calabria può riprendere il suo percorso.
Si veda tra tutte la Sentenza n. 139/2013