Abbiamo già segnalato alcune incongruenze o veri e propri errori contenuti nell’OM n. 7, con cui vengono indette le elezioni per la costituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Non possiamo non rilevare che almeno due di questi sono particolarmente gravi, in quanto ledono in radice il diritto di rappresentanza dei dirigenti scolastici in seno al costituendo Consiglio:

– da un lato, ciascun dirigente è inserito di diritto nella lista degli elettori della propria scuola (art. 20 comma 1); dall’altro, ogni elettore è tenuto a votare nella scuola presso le cui liste è iscritto (art. 31 comma 2). Ne deriva che il voto del dirigente – che è l’unico a votare per la propria categoria nella propria scuola – non è tutelato dal segreto;

– molto più radicalmente, stando alla lettera dell’art. 16 comma 4, nessun dirigente scolastico si può candidare, in quanto tutti sono membri “di diritto” di una commissione elettorale (quella costituita presso il proprio istituto). Ne conseguirebbe che ai dirigenti scolastici – cui l’OM riserva due seggi nel costituendo CSPI – sarebbe però vietato candidarsi per essere eletti.

Si tratta, con ogni evidenza, di grossolane sviste, che però devono essere corrette in tempi brevissimi per non cancellare il diritto di rappresentanza della categoria. Il termine per la presentazione delle liste scade il 27 marzo: se per quella data almeno il problema dell’incompatibilità fra candidature e presenza nella commissione del proprio istituto non sarà stata risolta, non sarà possibile presentare liste.

Abbiamo già segnalato la questione alla Direzione Generale per gli Ordinamenti del MIUR. Dobbiamo però aggiungere che – ove la correzione non intervenisse in tempi brevissimi o non rimuovesse in modo radicale le gravi lesioni del diritto attualmente riscontrate – dovremo di necessità adire il Tribunale Amministrativo del Lazio per chiedere l’annullamento dell’Ordinanza, previa sospensiva immediata dei suoi effetti.