Con nota n. 312 del 20/03/2012, indirizzata agli USR, il Capo Dipartimento per l’istruzione del MIUR, rifacendosi anche alla precedente nota n. 1007 del 28/04/2011 a firma del Capo Dipartimento per la programmazione, ritorna sulla vexata quaestio dei contributi scolastici delle famiglie.

Secondo quanto riportato dalla nota 312, sarebbe ancora relativamente diffusa la scorretta prassi di subordinare l’iscrizione scolastica degli alunni al versamento, da parte delle famiglie, del cosiddetto “contributo volontario”. Si segnala addirittura il caso di una scuola che avrebbe minacciato l’applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti “inadempienti”.

L’Amministrazione entra poi nel merito delle scelte gestionali operate dalle istituzioni scolastiche autonome, arrivando a dettare regole in materia di destinazione delle risorse finanziarie raccolte tramite contribuzione volontaria e ipotizzando la possibilità di un ricorso generalizzato, da parte delle famiglie, alla detrazione fiscale dei contributi versati.

La nota auspica inoltre che le istituzioni scolastiche affrontino la materia con la massima trasparenza e si pongano nell’ottica di una sistematica rendicontazione sociale nei confronti dei cittadini-utenti, invitando gli USR a vigilare sul rispetto delle indicazioni fornite.

L’Anp ritiene di dover ribadire con fermezza la posizione da sempre tenuta al riguardo:

1. i contributi volontari non possono e non devono essere imposti alle famiglie ma costituiscono, di contro, una preziosa opportunità per reperire risorse, specie in tempi di ristrettezze economiche dello Stato;

2. non è accettabile che il Ministero detti regole in materia di predisposizione di bilancio delle istituzioni scolastiche autonome, fatto salvo il doveroso rispetto dei principi di contabilità pubblica e delle norme contenute nel regolamento di contabilità (D.I. 44/2001);

3. in particolare, non sussistendo nell’ordinamento alcun divieto di destinare i fondi non vincolati, versati da chicchessia (famiglie incluse), al funzionamento amministrativo (scheda finanziaria A1) al funzionamento didattico (scheda A2), alle spese di personale (A3), alle spese d’investimento (A4), alle spese edilizie (A5) nonché ad uno o più dei vari progetti compresi nel Programma annuale, è bene ricordare che la predisposizione del Programma annuale è di esclusiva competenza del dirigente e che la sua approvazione è di esclusiva competenza del Consiglio d’Istituto;

4. tutti i contributi volontari, nel nostro ordinamento, sono considerati “erogazioni liberali” come si evince agevolmente dalla lettura dell’art. 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40) e sono tutti, pertanto, perfettamente leciti a prescindere dalla presenza di vincoli di destinazione la cui adozione è totalmente rimessa alla volontà delle famiglie eroganti (il vincolo si esprime scrivendolo sul bollettino postale o indicandolo nel bonifico bancario: l’esempio più frequente riguarda i viaggi d’istruzione);

5. le famiglie possono avvalersi delle detrazioni fiscali previste soltanto se decidono di vincolare la destinazione delle loro erogazioni scegliendo tra una delle tre finalizzazioni previste dal citato art. 13 (innovazione tecnologica, edilizia scolastica, ampliamento dell’offerta formativa);

6. è assolutamente auspicabile che le istituzioni scolastiche effettuino una rendicontazione sociale ampia e trasparente al fine di rendere l’utenza partecipe dei criteri e delle modalità di gestione dei finanziamenti ricevuti, di stabilire con essa un rapporto di fiducia e di incrementare la raccolta di fondi su base volontaria.

Non sarà superfluo ricordare, in merito all’ultimo punto, che i cosiddetti “finanziamenti dello Stato” sono basati sulla fiscalità generale e, pertanto, provengono dalla contribuzione dei cittadini esattamente come le donazioni volontarie. L’opportunità di predisporre un bilancio sociale, dunque, dovrebbe riguardare tutte queste somme e non solo i contributi volontari che ne sono una parte.