Ieri, 11 febbraio 2009, alla Camera dei Deputati era all’esame in seconda lettura il testo del Disegno di Legge recante “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e alla Corte dei conti” (A.C. 2031). In fase di approvazione dell’articolo 5 (Princìpi e criteri in materia di dirigenza pubblica. Modifica all’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) del d.d.l. è stato approvato un emendamento al comma 3 che stabilisce che ai fini del pensionamento coatto, l’anzianità di 40 anni debba essere riferita al servizio effettivamente prestato non comprensivo degli anni riscattati per la laurea, la specializzazione o il servizio militare. Tale emendamento, se mantenuto in terza lettura al Senato, fa venir meno la disparità di trattamento dei dipendenti di amministrazioni virtuose, quelle che al momento della domanda degli interessati avevano provveduto per tempo ad applicare le ritenute per i riscatti, e quelle che, per ritardi cronici, hanno aspettato o aspettano ad applicare le ritenute solo al momento del pensionamento del dipendente.

L’art.72, comma 11, L.133/2009 risulta così modificato dall’emendamento approvato:

«11. Nel caso di compimento dell’anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarietà ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.»

A questo punto la nuova norma, se confermata in lettura definitiva, prevede che l’amministrazione in caso di pensionamento coatto del dipendente deve valutare la prestazione di 40 di effettivo servizio. Mentre per il dipendente che chieda il pensionamento ai fini del raggiungimento dei 40 anni di contribuzione valgono anche gli anni riscattati.