Ormai la cosa “non fa più notizia” ma riteniamo di doverne informare i colleghi.

Anche il Tribunale di Torino (si tratta della prima causa del genere in Piemonte) ha stabilito, con decreto 6 aprile 2016 n. 7447, che non costituisce comportamento antisindacale il rifiuto – da parte del dirigente scolastico –di contrattare le materie sub h), i) ed m) del secondo comma dell’articolo 6 del CCNL scuola.

Il Tribunale ha conseguentemente rigettato il ricorso per ipotizzata condotta antisindacale ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori – si tratta della nota legge 300/1970 – proposto dalla UIL SCUOLA avverso la condotta tenuta dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Carignano (TO).

Anche se, in sostanza non ci sono novità interpretative rispetto alle precedenti decisioni della Magistratura del lavoro, va adeguatamente sottolineato che, per la prima volta, l’organizzazione sindacale è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio. Finora, le spese erano state compensate in virtù della “novità della questione” ma ormai, evidentemente, tale motivazione non è più invocabile perché la non contrattabilità di quelle materie è data per acquisita a livello giurisprudenziale.

Possiamo trarre alcuni spunti di riflessione dalla lettura del decreto:

1) L’Amministrazione, nella sua difesa, aveva eccepito che il MIUR dovesse essere ritenuto estraneo alla vicenda e che l’unico soggetto a dover rispondere davanti al Giudice fosse l’istituzione scolastica, essendo questa dotata di personalità giuridica ai sensi dell’articolo 21 della legge 58/1997.

Il Giudice, invece, ha ribadito che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l’Amministrazione centrale del MIUR è l’unico soggetto dotato di legittimazione passiva tanto nelle controversie relative l rapporto di lavoro (Cass. 20521/2008; Cass. 21276/2010, Cass. 6372/2011) quanto nelle controversie relative alla repressione della condotta antisindacale (Cass. 6460/2009).

In altri termini, come l’ANP sostiene da sempre, la qualifica dirigenziale del capo d’istituto consente di ricondurre all’Amministrazione datrice di lavoro tutti gli atti che il dirigente adotta, in nome e per conto della stessa, ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del d.lgs. 165/2001.

2) La predisposizione dell’orario delle lezioni è materia attinente all’organizzazione del lavoro e, in quanto tale, è esclusa dalla contrattazione collettiva e rientra nella competenza esclusiva del dirigente.

3) La circostanza che i criteri relativi alla formulazione dell’orario delle lezioni durante il precedente anno scolastico fossero stati contrattati non comporta la validità degli stessi anche nell’anno in corso e fino alla sottoscrizione del nuovo contratto in quanto, comunque, si tratta di materia esclusa dalla contrattazione e, di conseguenza, il dirigente ha legittimamente predisposto un nuovo orario su base unilaterale, riferendosi a criteri non contrattati.

4) L’esistenza di un accordo, sottoscritto con la sola organizzazione sindacale ricorrente, secondo il quale il dirigente sarebbe stato tenuto a riformulare l’orario evitando le cosiddette “ore buco”, non è rilevante in quanto non ha carattere vincolante nei confronti del potere dirigenziale di determinare unilateralmente l’orario delle lezioni.

Rinviamo al nostro precedente comunicato per la consultazione del prospetto dei provvedimenti emanati finora dai vari Tribunali e sottolineiamo, una volta di più, che la giurisprudenza di merito è ormai univocamente assestata sulle conclusioni che l’ANP sostiene da anni. Ciò consente ai dirigenti delle scuole di gestire le relazioni sindacali di istituto avendo certezza del diritto.

Allegato: Decreto Tribunale di Torino.