Il Tribunale di Genova respinge il ricorso dello SNALS ex art.28, L.300/70, contro il dirigente del Liceo statale Sandro Pertini. Vale la pena segnalare che lo stesso dirigente, per gli stessi motivi era già stato portato in giudizio dalla CISL Scuola che aveva perso la causa (cfr. news del 26.05.2011).

Anche questa volta il Giudice del lavoro di Genova (diverso da quello che ha rigettato il ricorso della CISL) respinge nettamente quello dello SNALS, scendendo in dettaglio nell’esame dei fatti giuridici e sviluppando approfondite argomentazioni a sostegno della sua pronuncia.

La conclusione del decreto è lapidaria: «deve dunque affermarsi l’intervenuta immediata caducazione, alla data di entrata in vigore del d.lgs.n.150/2009, delle norme collettive che disciplinavano materie ora escluse dalla competenza della contrattazione, quali l’organizzazione degli uffici, la microorganizzazione e le prerogative dirigenziali, nonché le materie oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’art.9.

Deve dunque ritenersi caducato l’art.6 co.2° C.C.N.L. 2006/2009 nella parte in cui prevede come materie oggetto di contrattazione integrativa:

  • […](lettera h);
  • […](lettera i);
  • […](lettera m).»

Tali materie – stabilisce il giudice – sono «tutte ormai riservate alle prerogative dei dirigenti».

Pubblichiamo in allegato il testo del Decreto.