Si è tenuta ieri presso il MIUR la seduta plenaria del CSPI per esprimere il parere sullo schema di regolamento relativo al concorso per l’accesso alla dirigenza della scuola. 

La bozza del parere redatta dalla Commissione Personale e concordata con l’ufficio di presidenza è stata oggetto dell’analisi da parte del Consiglio che ha esaminato le modifiche al Regolamento, votando in due fasi distinte, prima il testo dell’articolato e successivamente l’allegata tabella di valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali. 

 L’ANP ha ribadito, nel corso della seduta, di non condividere la scelta di rinunciare all’effettuazione di una prova di verifica del possesso, da parte dei candidati, di requisiti attitudinali adeguati all’esercizio della professione, verifica resa sempre più necessaria dalla complessità del ruolo e dal livello delle responsabilità in capo alla figura dirigenziale della scuola. 

Tale posizione è stata condivisa anche da altri consiglieri ma si è comunque dovuto prendere atto dell’asserita impossibilità dell’Amministrazione di dar corso ad una diversa modalità concorsuale. 

 Dopo l’esame del testo dell’articolato, votato all’unanimità, e considerata l’urgenza di procedere all’indizione del Concorso al fine di contenere l’elevato numero di posti vacanti e l’eccessivo conseguente ricorso all’istituto della reggenza, si è passati all’esame delle allegate tabelle di valutazione dei titoli.

 L’ANP ha constatato e quindi contrastato l’assurda posizione della proposta, votata poi a maggioranza dai consiglieri, con la sola contrarietà di tre voti, due dei quali degli eletti ANP, che vede attribuire punteggi differenziati per gli stessi incarichi di collaborazione con il dirigente, a seconda del tempo in cui si sono svolte le relative funzioni. Secondo tale proposta i docenti che hanno svolto la funzione di “vicepreside” fino all’anno 2014-15 avrebbero diritto ad un punteggio più elevato nei titoli, poiché il loro servizio sarebbe stato più “rilevante” rispetto ai collaboratori del dirigente nominati nel corso di quest’anno scolastico a norma dell’art. 1 comma 83 della legge 107. 

 Attribuire diverso valore alle funzioni assegnate ai collaboratori nominati quest’anno dal dirigente nell’ambito del 10 per cento previsto dalla legge 107 non può essere compito di un regolamento di concorso. 

Sarebbe una ingiusta differenziazione che tradisce la volontà di penalizzare i docenti individuati dal dirigente per la collaborazione rispetto a quelli storicamente espressione di un voto collegiale (fino all’autonomia e alla dirigenza) rispetto a quelli nominati successivamente come “collaboratori vicari”,.

Questa decisione disconosce il fatto che i diversi compiti organizzativi e gestionali assegnati dal dirigente ai docenti rientrano tutti nella piena espressione della funzione di collaboratore.

A nostro avviso una valutazione diversa deriva da una presa di posizione ideologica tutta rivolta al passato.