Il Capo Dipartimento dell’Istruzione, dott. Giuseppe Cosentino, ha inviato oggi ai direttori degli USR la nota, che riportiamo di seguito, per ricordare una notizia che dovrebbe essere nota a tutti: la Legge 15/2009, art.6, comma 3, modificando il comma 11 dell’art.72, L.133/2008, ha stabilito che i 40 anni da prendere in considerazione ai fini del pensionamento coatto (prima del compimento dei 65 anni di età) sono quelli di servizio effettivo e non quelli contributivi, comprensivi dei periodi riscattati.

Ciò significa che i direttori degli USR dovranno rivedere tutti i preavvisi inviati ai dirigenti, mentre altrettanto dovranno fare i medesimi dirigenti per il personale delle scuole.

Per maggiori approfondimenti, si possono consultare tutte le precedenti notizie comparse sul nostro sito.

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Prot. n. AOODGPER.6647

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio III

Prot. n. AOODGPER.6647

Ai DIRETTORI GENERALI

degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Roma, 11 maggio 2009

Oggetto: Cessazioni dal servizio – Legge n. 15/2009 modifiche all’art. 72, c. 11 Legge n. 133/2008

Com’è noto l’art. 6, c. 3 della Legge n. 15 del 4 marzo 2009, che è entrata in vigore il 20 marzo u.s., ha modificato il requisito dell’anzianità massima contributiva di 40 anni prevista dal c. 11 dell’art. 72 della Legge n. 133/2008 in “anzianità di servizio effettivo di 40 anni”.

Per quanto sopra le SS.LL. vorranno espressamente revocare gli eventuali preavvisi già trasmessi agli interessati di cui al citato comma 11 potendo procedere unicamente nei confronti di coloro i quali sono in possesso del requisito di 40 anni di servizio effettivo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Giuseppe Cosentino