Il direttore generale per la politica finanziaria e per il bilancio, dott.ssa Maria Domenica Testa, ha fornito alcune indicazioni in merito alle modalità di svolgimento dell’attività di controllo da parte dei

Revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche, indicazioni necessarie a seguito delle modifiche

introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), al comma 616.

Già nei primi giorni di gennaio il direttore era intervenuto tempestivamente per ridurre a due il numero dei revisori, con la conseguente soppressione del collegio.

Ora, in attesa che la questione della revisione contabile venga disciplinata mediante la revisione del regolamento di cui al Decreto n. 44/2001, interviene nuovamente per precisare che, non esistendo più il collegio:

  • i revisori svolgono le loro funzioni in posizione paritetica;
  • concordano le date nelle quali procedere agli adempimenti loro affidati;
  • procedono individualmente in caso di assenza di uno dei due;
  • il Consiglio di istituto può adottare la delibera di adozione del piano annuale ed approvare il conto consuntivo anche con il parere negativo di uno dei due revisori.

Nulla si dice a proposito della certificazione del contratto integrativo di istituto.