Questa mattina si è tenuto, presso l’ARAN, il quinto incontro per il rinnovo del CCNL dell’Area V, con il compito di proseguire la ricognizione dell’articolato vigente e raccogliere tutte le proposte funzionali alla elaborazione del nuovo contratto.

La discussione è ripartita dall’art. 20 ed ha interessato gli articoli successivi fino al 32. Nel merito delle tematiche trattate in questa parte del CCNL l’ANP ha presentato alcune specifiche proposte, che di seguito vengono riassunte:

  • art. 20 – il tema della valutazione dei dirigenti, che l’ANP continua a ritenere della massima rilevanza, va rivisitato alla luce del nuovo Modello di valutazione elaborato dall’INVALSI e delle novità introdotte dalla legge 15/09 e già in parte immediatamente applicabili. In particolare è necessario che:
    • sia sottolineata la funzione di pianificazione strategica che compete al DS e che la valutazione vada concentrata sugli obiettivi di sviluppo organizzativo
    • sia rivista in termini di flessibilità la composizione dei team di valutazione
    • l’incarico di valutatore sia esteso fino a 10 anni
    • la valutazione abbia carattere pluriennale (congruente con la durata dell’incarico dirigenziale) ma siano esplicitati i livelli di giudizio e l’effetto che gli stessi producono sulla retribuzione accessoria
  • art.21 – la formazione in servizio riveste un’importanza strategica, ma va rapportata ai reali bisogni dei dirigenti. A tal fine è necessario:
    • eliminare la Direttiva del MIUR
    • trasferire la materia a livello di contrattazione integrativa regionale
    • separare le risorse destinate ai dirigenti da quelle del comparto scuola, evitando gli inconvenienti nei trasferimenti agli USR che si sono verificati negli ultimi anni
    • istituire l’Ente bilaterale previsto nel contratto evitando un altro rinvio
  • art.25 – normare l’esonero dalla decurtazione della retribuzione accessoria in caso di assenza per gravi patologie, ricovero ospedaliero e conseguente convalescenza.

    Integrazione del comma 9 specificando che la documentazione relativa alle assenze va conservata agli atti della scuola e che l’accertamento fiscale è disposto dallo stesso dirigente, tramite la scuola di servizio

  • art. 28 – rafforzare il diritto al prolungamento del servizio fino a 67 anni.
  • art. 32 – mantenere le finestre previste dalle norme pensionistiche vigenti, prevedendo in caso di pensionamento al primo settembre il termine del 31 marzo per la presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro.

    Prevedere che l’indennità sostitutiva del preavviso sia corrisposta in tutti i casi previsti dall’art. 2122 del Codice civile (decesso, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità o per malattia invalidante).

Il prossimo incontro è programmato per il 7 maggio.