Questa mattina si è tenuto, presso la sede dell’ARAN, l’undicesimo incontro per il rinnovo del CCNL dell’Area V. In apertura di seduta il prof. Ricciardi ha informato le delegazioni sindacali che gli uffici del MIUR stanno ancora lavorando e che, malgrado il problema dell’incapienza dei fondi stia risultando circoscritto ad alcune regioni, non sono ancora disponibili i dati ufficiali. È stata inoltre distribuita una nuova bozza relativa alla responsabilità disciplinare.

L’ANP ha dichiarato che l’ennesimo rinvio dell’incontro tecnico, che dovrebbe chiarire alcune delle questioni pregiudiziali allo sviluppo del negoziato, costringe il tavolo contrattuale a girare a vuoto. Bisogna dunque prendere atto che si è in presenza di uno stallo politico che impone di investire il Comitato di settore delle problematiche che continuano a non trovare risposta.

Il prof. Ricciardi ha replicato che si sono tenuti contatti informali con il Comitato di settore e che, se necessario, si potrà anche richiedere un contatto formale, ma che questo non preclude la possibilità che si continui l’esame della parte normativa.

L’ANP in proposito ha ribattuto che la parte normativa non può prescindere dai contenuti economici e che il negoziato va condotto in una visione unitaria delle due dimensioni.

È quindi continuata l’analisi della Bozza di articolato predisposta dall’ARAN, che è stata ripresa dall’articolo 23 ed è proseguita fino all’articolo 40. Diamo di seguito una rapida informativa circa i punti trattati:

  • Art. 23 congedi per motivi di famiglia e di studio – L’ANP ha sostenuto che l’articolo dovrebbe disciplinare i contratti di collaborazione con le università, senza ricadere all’interno delle tipologie degli incarichi aggiuntivi e senza prevedere versamenti al fondo regionale
  • Art. 24 Infortunio sul lavoro – confermato
  • Assenze per malattia – L’ANP ha riproposto di armonizzare l’articolo con la legge 133 (art. 71) disciplinando le fattispecie che non comportano la decurtazione dello stipendio per i primi dieci giorni di ciascun evento morboso. Ha inoltre ribadito l’esigenza che i controlli fiscali relativi alle assenze del dirigente siano disposti tramite la scuola secondo le direttive impartite dal dirigente stesso
  • Art. 25 Cause di cessazione del rapporto di lavoro – confermato
  • Art. 26 Cessazione del rapporto di lavoro – L’ANP ha proposto che l’articolo sia riformulato, in modo da prevedere che i cosiddetti pensionamenti coatti siano sempre motivati, che si proceda a pensionamenti coatti soltanto in presenza di situazioni di esubero a livello regionale, che il mantenimento in servizio fino a 67 anni possa essere negato solo in caso di esuberi e di valutazione negativa
  • Art. 27 Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – confermato
  • Art. 28 Recesso dell’amministrazione – confermato
  • Art. 29 Nullità del licenziamento – confermato
  • Art. 30 Termini di preavviso – L’ANP ha proposto di non modificare le finestre di legge e di porre il termine del 28 febbraio per richiedere la risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere del primo settembre
  • Art. 31 Comitato paritetico per le pari opportunità – confermato con alternanza della presidenza tra parte pubblica e parte sindacale
  • Art. 32 Comitato paritetico per il mobbing – L’ANP ha sostenuto l’esigenza di sfrondare l’articolo e di fare espresso riferimento al dirigente scolastico come possibile oggetto di mobbing
  • Art. 33 Procedura di conciliazione e arbitrato – confermato
  • Art. 34 Responsabilità dirigenziale – L’ANP ha proposto di introdurre tra il mutamento di incarico e il recesso unilaterale dell’Amministrazione una terza fattispecie, la collocazione a disposizione dell’Amministrazione. L’ARAN in merito alla proposta ha dichiarato che interpellerà il MIUR
  • Art. 35 Comitato regionale di garanzia – L’ANP ha riproposto che se ne amplino le competenze
  • Art. 36 Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro – confermato, ma l’ANP ha rilevato che la materia sarà interamente rivista in sede di decreto legislativo attuativo della legge n. 15/09
  • Art. 37 Sospensione cautelare in caso di procedimento disciplinare – come sopra
  • Art. 38 Trattamento di trasferta – modificato in aderenza alle prescrizioni della legge finanziaria 2006
  • Art. 39 Trattamento di trasferimento – confermato
  • Art. 42 del vecchio CCNL – Responsabilità civile e patrocinio legale – eliminato, così come richiesto dall’ANP e dalle altre sigle sindacali
  • Art. 40 Normativa vigente e disapplicazioni – La Bozza ARAN prevede che sia mantenuto l’art. 2 del DL 147/07 convertito con legge n. 176/07, relativo alla Sospensione cautelare e al Trasferimento per incompatibilità ambientale. L’ANP ha fermamente respinto questa ipotesi, considerando i due istituti introdotti nel 2007 dal ministro Fioroni costituisca una scelta incompatibile con il profilo dirigenziale tanto è vero che tale fattispecie non è prevista in nessun’altra area dirigenziale.. La proposta diventa ancor più irricevibile nel momento in cui l’Atto d’indirizzo, oltre al mantenimento dei due istituti ricordati, prevede anche l’introduzione di una specifica responsabilità disciplinare a carico dei dirigenti. Si prefigura una sorta di accanimento sanzionatorio ai danni dei dirigenti che non potrà mai vedere la firma dell’ANP.

In chiusura di incontro l’ARAN, su esplicita richiesta, ha informato le delegazioni sindacali che:

  • Non è ancora pervenuta la proposta da parte del MIUR relativa al sistema di valutazione dei dirigenti scolastici
  • Il MAE ha formalmente comunicato all’ARAN che non ritiene utili cambiamenti alla parte del contratto relativa agli incarichi all’estero. In proposito l’ANP non intende rinunciare alla prerogativa di parte sindacale di rinegoziare anche questa parte del contratto.

Il tavolo negoziale è stato aggiornato a venerdì 24 luglio. In merito l’ANP ha dato la propria disponibilità all’incontro, condizionando la propria presenza allo scioglimento dei principali nodi tuttora in sospeso.