Segnaliamo che a tutt’oggi non è ancora pubblicata la annuale disposizione ministeriale circa i termini per le domande di pensionamento del personale, dirigenti compresi, e neppure le indicazioni applicative dell’art.24, D.L.06.12.2011, n. 201, convertio con modificazioni dalla L.22.12-2011, n. 214.

Per quanto riguarda i pensionamenti dei dirigenti delle scuole è pacifico che chi abbia maturato i requisiti e desideri essere collocato in pensione può presentare la domanda entro il 28 febbraio 2012 [art.12, comma 2, CCNL/2010, «La pensione di anzianità è disciplinata dalla normativa vigente in materia. Nei casi di pensionamento per anzianità, la relativa istanza deve essere presentata entro il 28 febbraio dell’anno scolastico precedente a quello del pensionamento stesso»] secondo le modalità previste dalla nota (prot. 529 dell’8 febbraio 2012).

Diversa, invece, e più controversa è l’adozione da parte dell’Amministrazione di provvedimenti di pensionamento coatto nei confronti sia dei dirigenti che del personale di comparto.

L’Amministrazione, a nostro parere, non può far valere i requisiti posseduti dai singoli entro il 31 dicembre 2011 per collocarli in pensione. Se lo facesse il provvedimento di pensionamento coatto si configurerebbe a tutti gli effetti come un vero e proprio licenziamento, con possibilità di ricorso da parte del lavoratore ex art.18 St.Lav..

Bisogna tener presente, oltretutto, che i termini previsti per la pensione anticipata sono per l’appunto requisiti relativi alla pensione “anticipata”. Tali requisiti non possono essere fatti valere unilateralmente dall’amministrazione, in quanto la domanda di collocamento in pensione anticipata resta un’opzione “esclusiva” del lavoratore dipendente.

L’art.24, comma 20, D.L.06.12.2011, n. 201, afferma in modo esplicito che i termini per la pensione coatta già prevista dall’art.72, L.133/2008, devono tenere conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal nuovo decreto.

Insomma, a nostro parere, bisogna tener conto dei nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia, altrimenti il collocamento in pensione si configura come un vero e proprio licenziamento, con tutte le conseguenze del caso.

Infine, siccome la questione riguarda anche i dirigenti delle istituzioni scolastiche nella loro veste di datori di lavoro, ricordiamo che il termine ultimo per inviare il preavviso di pensionamento coatto al personale scolastico che abbia i requisiti è il 28 di febbraio (29 quest’anno). Ovviamente rimane la possibilità di riformare il provvedimento in caso di indicazioni difformi da parte dell’amministrazione centrale.

Ci corre l’obbligo di ribadire, qualora non si fosse capito, che l’amministrazione centrale e periferica del MIUR non sapendo cosa decidere rimane in attesa che qualche altro ministero sbrogli la matassa, nonostante i termini contrattuali per la domanda di pensionamento dei dirigenti stiano scadendo, come pure quelli per il preavviso di pensionamento ai dipendenti del comparto scuola.

Qualsiasi altra considerazione ci sembra superflua.